Medici specializzandi – Mancata percezione di una retribuzione adeguata
Cassazione Civile Sentenza n. 20348/18 Deve considerarsi sussistente in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva “a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa“. Ne deriva che occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento. La causa deve essere rinviata alla Corte di Palermo che procederà ad una nuova determinazione degli indennizzi rispettivamente spettanti ai medici richiedenti, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, e quindi tenendo conto, per ciascuno dei ricorrenti: a)della durata del corso rispettivamente frequentato; b)della necessità di commisurare l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 alla frazione di anno accademico successiva al 1.1.1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza n.1342 depositata il 27/09/2012 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di rigetto (per prescrizione dei diritti azionati) del Tribunale di Palermo, accoglieva nei soli confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda proposta anche nei confronti della Università degli Studi di Palermo e dei Ministeri dell’Università e ricerca scientifica e della Salute dai cinque medici specialisti G. P., A. T., M. M. D’A., C. A. e N. G.. Domanda volta ad ottenere la condanna, in via principale, al pagamento della “adeguata retribuzione” prescritta dalle direttive CEE (nn.362 e 363 del 1975 modificate dalla n.76 del 1982) per la frequenza negli anni dal 1982 al 1990 dei corsi di specializzazione, o in via subordinata al risarcimento dei danni subiti, o ancora al pagamento dell’indennizzo da ingiustificata locupletazione. La Corte distrettuale riteneva che, con riferimento ai soli anni accademici decorsi dal 1983/1984 al 1990/1991, lo Stato italiano (che la sola Presidenza del Consiglio era legittimata a rappresentare in giudizio) fosse responsabile per i danni derivati dalla mancata applicazione tempestiva e corretta delle richiamate direttive CEE adottate nella materia; che agli azionati diritti fosse applicabile il Ric. 2013 n. 25694 sez. SU – ud. 22-05-2018 -3- termine prescrizionale decennale previsto dall’art.2946 cod.civ. (non quello quinquennale introdotto dall’art.4 comma 43 legge n.183/2011, irretroattiva), decorrente dalla entrata in vigore della legge n.370/1999 e non ancora trascorso alla data di introduzione della lite (18/3/2003); che, nel merito, accertata sulla base della documentazione in atti la frequenza dei corsi da parte degli attori, il danno dovesse liquidarsi nella somma di lire 21.500.000 (pari ad euro 11.083,82) per tutti gli anni di frequenza delle scuole di specializzazione. Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito P.C.M.) ha proposto nei confronti di tre degli originari attori (ossia i dottori P., A. e G.) ricorso per cassazione per tre motivi, cui hanno resistito gli intimati A. e G. con controricorso. Iniziando nell’ordine logico-giuridico dalla questione inerente la prescrizione dei diritti azionati dai medici, non può che ribadirsi al riguardo guanto già osservato nella ordinanza interlocutoria del 23.10.2015. Che cioè la questione è stata posta inammissibilmente con il ricorso incidentale dalla P.C.M. e dalle altre parti che insieme con essa hanno proposto il ricorso: la prima perchè aveva già, con il ricorso autonomo principale (non contemplante tale questione) esaurito le sue doglianze esperibili avverso la sentenza d’appello; e le altre parti perchè non risultate soccombenti in appello e quindi prive di interesse ad impugnare. Tale ricorso incidentale deve dunque dichiararsi inammissibile. Il ricorso principale della P.C.M. si basa su tre motivi. Con il primo motivo la parte ricorrente censura il riconoscimento dell’indennizzo in favore di tre degli originari attori (i dottori P., A. e G.) che avevano iniziato la frequenza dei corsi a partire dall’anno accademico 1982-1983. Sostiene che tale riconoscimento viola le disposizioni delle più volte ricordate direttive europee, del trattato istitutivo della Comunità Europea nonché degli artt.1173 e 2043 del codice civile, perché alla data in cui l’inadempimento statuale si è verificato i predetti medici specializzandi avevano già iniziato il loro corso di specializzazione, essendosi iscritti quando la Ric. 2013 n. 25694 sez. SU – ud. 22-05-2018 -5- direttiva 82/76 non era ancora entrata in vigore e nessun obbligo giuridico si era costituito per lo Stato membro. 2.2. Con il secondo motivo la P.C.M. si duole, sempre per violazione di norme di diritto nazionale ed europeo, del riconoscimento dell’indennizzo in favore del dr.P. anche per un’altra ragione: la specializzazione dal predetto conseguita, in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”, non sarebbe compresa nell’elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt.5 e 7 della direttiva 75/362 CEE. Per tale carenza, rilevabile anche d’ufficio, la domanda di indennizzo del P. sarebbe comunque infondata (così nel quesito di diritto) o improponibile (così nella illustrazione del motivo). Con il terzo motivo la ricorrente, con riguardo al quantum della liquidazione, denuncia la violazione dell’art.11 legge n.370/1999, nonché degli artt. 6 D.Lgs.n.257/1991, 2043, 2056, 1223 e 1226 cod.civ. Sostiene che la Corte di merito avrebbe liquidato in C 11.083,82 (pari a lire 21.500.000) per ogni anno di corso l’indennizzo riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti, commisurandolo dunque alla somma prevista dal D.Lgs.n.257/1991, che però prevede la remunerazione spettante agli specializzandi iscritti al primo anno di corso successivamente al 1991 e quindi non potrebbe essere applicata retroattivamente e al diverso caso in esame senza violare la discrezionalità riservata al legislatore: la Corte avrebbe dunque dovuto commisurare l’indennizzo -in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità- a quanto previsto dall’art.11 legge n.370/1999 (lire 13.000.000 pari a C 6.714,98 per ciascun anno), con la quale lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo in materia. Connesso con il terzo motivo del ricorso principale si mostra il ricorso autonomo successivo proposto dai d.ri P, T. e Ric. 2013 n. 25694 sez. SU – ud. 22-05-2018 -6- c te D’A., che essenzialmente denunciano, con il(terzo ~ECO motivo, la nullità della statuizione concernente il quantum della liquidazione per motivazione apparente e contraddittoria nonchè per violazione dell’art.112 cod.proc.civ. perché, condannando la P.C.M. al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di C 11.103,82 (oltre interessi) per tutti gli anni di frequentazione dei corsi, non distingue tra le diverse durate dei corsi rispettivamente frequentati dagli attori, nonostante il risarcimento fosse stato richiesto in relazione ai rispettivi anni di frequenza. Come si è già rilevato, la questione posta dal primo motivo del ricorso principale della P.C.M. è stata risolta dalla sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia della Unione Europea. Che ha in modo chiaro ed inequivocabile interpretato le disposizioni dell’art.2 paragrafo 1, lettera c), dell’art.3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, affermando in sintesi: a)che «qualsiasi formazione.., come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto»; b)che tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c)che «una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione…dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». La doverosa ottemperanza a tale interpretazione delle disposizioni delle direttive richiamate non consente, evidentemente, di condividere integralmente il principio di diritto che la P.C.M. chiedeva in ricorso di affermare (che cioè ai medici iscritti ai corsi di specializzazione per l’anno accademico 1982- 1983 non spetterebbe alcun risarcimento per la violazione dell’obbligo Ric. 2013 n. 25694 sez. SU – ud. 22-05-2018 -7- di corresponsione di una retribuzione adeguata durante la frequentazione dei corsi), giacchè esso si pone in contrasto insanabile con l’interpretazione delle direttive europee espressa dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 24 gennaio 2018, nei suoi vari profili sopra esposti. D’altra parte è altrettanto evidente che non rispetta il diritto della Unione Europea, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia, la censurata statuizione della Corte di merito secondo la quale il risarcimento spettante ai medici (P., A. e G.) iscritti al corso di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983 dovrebbe comprendere integralmente tale periodo. Deve invece considerarsi sussistente in capo ai predetti il diritto al risarcimento per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva «a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». Ne deriva che occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento. La cassazione sul punto -in accoglimento per quanto di ragione del motivo di ricorso in esame- si impone dunque. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso principale e del terzo e_ctLia= motivo di ricorso autonomo successivo, e la causa deve essere rinviata alla Corte di Palermo che procederà ad una nuova determinazione degli indennizzi rispettivamente spettanti ai medici richiedenti, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, e quindi tenendo conto, per ciascuno dei ricorrenti: a)della durata del corso rispettivamente frequentato; b)della necessità di commisurare l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 alla frazione di anno accademico successiva al 1.1.1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso. Al giudice di rinvio viene anche demandato il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo del ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè il ricorso incidentale proposto dalla medesima unitamente ai Ministeri dell’Istruzione e della Salute ed alla Università degli Studi di Ric. 2013 n. 25694 sez. SU – ud. 22-05-2018 -10- Palermo.).
Autore: Marcello Fontana – Ufficio Legislativo FNOMCeO