PEC E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ORDINE: ATTENZIONE, ORA I PROFESSIONISTI RISCHIANO LA SOSPENSIONE SE NON LA COMUNICANO
Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazione), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2020. Fra le numerose misure ivi descritte, prevede sanzioni per i professionisti che non comunicano la propria PEC (ora domicilio digitale) al proprio Ordine di appartenenza.
Si riporta l’articolo 37 – lettera e “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” come pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)
“e) il comma 7 -bis è sostituito dal seguente: “7 -bis . Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 – bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi“.
Pertanto, ENTRO E NON OLTRE IL 17 AGOSTO:
- Chi non ha una PEC può richiedere all’Ordine il codice di convenzione con Aruba per l’attivazione del servizio (costo a carico dell’Iscritto € 4,80 validità triennale).
- L’Iscritto in possesso di casella PEC regolarmente attiva ma non ancora comunicata all’Ordine, è pregato di informarci quanto prima mandando una PEC all’indirizzo segreteria.go@pec.omceo.it e indicando nome/cognome.
- Chi ha una casella PEC scaduta e quindi non più valida è pregato di procedere a crearne un’altra e a darne comunicazione all’Ordine.