Fare la PEC è un obbligo di legge
Si trasmette la comunicazione n. 22 della FNOMCeO: Obbligo della comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli Ordini
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
COMUNICAZIONE N. 82 FNOMCEO D.D. 14/04/2021
La legge n.2/2009 prevede che tutti i Professionisti iscritti agli Ordini Professionali devono possedere e comunicare la propria casella PEC all’Ordine di appartenenza.
PROVVEDETE TEMPESTIVAMENTE AD ATTIVARLA E A COMUNICARLA ALL’ORDINE.
Si consiglia inoltre di monitorare la casella PEC costantemente. La Posta Elettronica Certificata è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutte le PEC sono reperibili nel registro INI-PEC, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l’indirizzo di PEC di un professionista o di un’impresa che desidera contattare.
Per ulteriori informazioni su INI-PEC consultare il sito https://www.inipec.gov.it/