Proroga dei termini per l’acquisizione dei crediti ECM (quadriennio 2020-2023)
Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto “Milleproroghe”), interviene anche in materia di formazione professionale continua con la proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) del termine per l’acquisizione dei crediti per completare il quadriennio ECM.
All’art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 si legge: “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023”.
Inoltre viene estesa al 2023 l’esenzione di un terzo dei crediti formativi “per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19″.
Ricordiamo che l’aggiornamento professionale è estremamente rilevante ai fini della validità della copertura assicurativa contro i rischi professionali.
All. Art. 4 DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198