ECM: obbligo formativo triennio 2023-2025 e recupero crediti triennio 2020-2022
La conversione in legge del D.L. 152/2021 (PNRR) comporta un’importante novità per tutti i professionisti sanitari: a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato i primi atti deliberativi nella riunione dell’8 novembre u.s.
Tra i più rilevanti si segnala:
− Delibera sull’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 e sulla possibilità di spostamento crediti al triennio 2020-2022 (allegato 1):
1) l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni;
2) l’acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023 tramite eventi residenziali o FAD con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023 e la possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024, termine entro il quale, avvenuto l’allineamento dei dati, sarà possibile per il professionista visualizzare sul profilo personale del CoGeAPS tutti i crediti acquisiti nel 2023 e procedere al predetto spostamento.
NOVITA’ – Delibera n° 6 in materia di spostamento crediti al triennio 2020-2022: la suddetta delibera modifica in parte la n° 2/2023 in quanto l’acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 rimane consentita fino al 31 dicembre 2023, ma non più necessariamente dallo svolgimento di corsi residenziali o FAD con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. Il professionista potrà utilizzare per il recupero anche i crediti conseguiti tramite corsi la cui data di fine è successiva al 31 dicembre 2023. Altra variazione importante riguarda lo spostamento di tali crediti che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 mentre il termine precedente era al 30 giugno 2024.
Per leggere la nota completa clicca qui Copia_DocPrincipale_COM_N_132
Allegato 1 CNFC Delibera 2/2023
Allegato 2 CNFC Delibera 3/2023 riduzione zone alluvionate
Delibera 6/2024 spostamento crediti al 31/12/2025
RADIOPROTEZIONE
Per il triennio 2023-2025 è obbligatorio conseguire crediti formativi in materia di radioprotezione del paziente (art. 162 dl n° 101 del 2020) secondo le seguenti proporzioni:
• Il 10 % dei crediti complessivi per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia;
• Il 15 % dei crediti complessivi per gli specialisti in fisica medica ed odontoiatri.
Pertanto, il conteggio degli E.C.M. da conseguire in materia di radioprotezione viene calcolato applicando la percentuale del 10% o del 15 % al proprio obbligo formativo del triennio (al netto di bonus, riduzioni ed esoneri).
Una volta conseguiti, i crediti formativi in materia di radioprotezione vanno dichiarati come tali su Cogeaps attraverso il seguente procedimento:
1. Accedere al proprio profilo con lo SPID su https://application.cogeaps.it/login/
2. Sulla barra-menu in alto a destra accedere alla sezione “RADIOPROTEZIONE” ;
3. Individuare nell’elenco i crediti da dichiarare come radioprotezione;
4. Cliccare sull’icona della matita rossa e inoltrare l’avviso.
Ricordiamo che la suddetta procedura potrà essere effettuata solamente dopo che i relativi crediti saranno caricati e visibili sul portale del COGEAPS.
2021 delibera-cnfc-in-materia-di-radioprotezione
Articolo aggiornato il 14/02/2025