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Attualità

BONUS POS: ECCO IL VADEMECUM PER I MEDICI DI FAMIGLIA (da Doctor33)

Tratto da Doctor 33 – 09/07/2020

Che d’ora in poi ci sia l’obbligo di dotarsi di lettore Pos (ma non ci siano ancora le sanzioni per chi non ce l’ha) forse ormai lo sanno tutti. E forse tutti ormai sanno che i costi delle commissioni dei pagamenti elettronici si possono portare in compensazione dalle tasse per il 30% del totale calcolato su base mensile. Quello che non tutti conoscono è il filo rosso che lega il Pos alla fattura elettronica. Ancora quest’anno medici e altri sanitari ne sono esclusi poiché i dati sensibili devono viaggiare su un sistema sicuro, e tale è il sistema Tessera sanitaria mentre il sistema di Interscambio Sdi doveva completare un periodo di rodaggio. Peraltro, la comunicazione delle operazioni sanitarie pagate via Pos viene effettuata tramite il Sistema Sdi. Facile intuire che lo stesso sistema presto ospiterà le fatture elettroniche di medici & co. Un riepilogo interessante di come utilizzare il credito d’imposta in compensazione è offerto dalla commissione Fisco Fimmg. Infatti, la normativa interessa non solo i medici e i dentisti liberi professionisti puri ma anche una quota dell’attività, variabile, del medico di medicina generale (come di chiunque si relazioni direttamente con il cliente, anche per spese sanitarie). Sono invece esclusi benzinai e tabaccai, categorie più “tracciabili”, e professionisti che non hanno rapporti diretti con i clienti, ma fatturano al titolare dell’impresa.

Pos – La Commissione ricorda che del “Bonus Pos”, previsto dalla Finanziaria 2020, si può fruire solo se nel 2019 si sono registrati ricavi o compensi fino a 400.000 euro. Il bonus può essere usato nel modello F24 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. L’utilizzo si indica nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è maturato (dichiarazione 2021 per le operazioni del 2020). Non concorre a formare né la base imponibile ai fini Irpef e Irap. Per calcolare il credito, il professionista deve conoscere a monte il totale delle commissioni pagate. Con provvedimento del 20 aprile 2020 la Banca d’Italia ha fissato modi e criteri con cui le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento comunicano all’esercente l’elenco delle operazioni effettuate e le commissioni pagate sulle operazioni. La comunicazione è effettuata via home banking (o Pec) entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento. Nel prospetto sono riportati sia il totale delle commissioni pagate sia la somma delle commissioni riconducibili alle sole operazioni effettuate verso i consumatori finali, le uniche per le quali è ammesso il credito d’imposta. In tale modo, il medico ha tutti dati per calcolare il credito d’imposta del 30% e portarlo in detrazione non appena paga le tasse (liquidazioni Iva trimestrali, imposte sui redditi etc) con l’F24. Nel contempo, sempre entro il 20 del mese successivo a quello della spesa per le commissioni online, arrivano all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a verificare la legittimità del credito d’imposta. Secondo il provvedimento dell’Agenzia del 29 aprile 2020, devono comparire nella comunicazione al Fisco: il codice fiscale dell’esercente; il mese e l’anno di addebito; il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali e l’importo delle relative commissioni addebitate; l’ammontare dei costi fissi periodici sostenuti dall’esercente.

Contante – Sempre in base alla Finanziaria 2020, da questo mese di luglio 2020, ricorda la Commissione Fisco Fimmg, non è più possibile usare denaro contante per pagare importi pari o superiori a 2.000 euro. Si potrà comunque prelevare dal proprio conto corrente importi oltre questa cifra. Inoltre, se si deve pagare un’unica fattura di importo pari o superiore a 2.000 è possibile versare in contanti l’eventuale caparra. E si potrà continuare a pagare in contanti il medico o l’odontoiatra tramite degli acconti regolarmente fatturati anche se l’importo totale è pari o supera i 2 mila euro. I singoli acconti non devono comunque superare la soglia di 2 mila euro altrimenti scatta l’obbligo di pagamento tracciabile tramite assegni, carte di credito, bancomat, bonifico. Da quest’anno, peraltro, tra le spese sanitarie sostenute il cittadino può portare in detrazione dall’Irpef solo quelle sostenute con mezzi di pagamento tracciabili.

Mauro Miserendino

10 Luglio 2020