Pubblicità sanitaria su internet
LINEE GUIDA PER LA PRESENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI E DELLE STRUTTURE SANITARIE SULLA RETE INTERNET.
PRESENZA SU INTERNET DELLE STRUTTURE SANITARIE.
La struttura sanitaria, qualunque sia l’ambito di attivita’ deve indicare nella pagina principale del proprio sito gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria rilasciata dall’ Autorità competente(Regione o Comune). Inoltre, sempre nella pagina principale del sito deve indicare chiaramente il nome del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale. Le strutture sanitarie convenzionate con il SSN hanno il dovere di redigere la Carta dei Servizi Sanitari, prevista dalla normativa vigente. Considerato che lo scopo della Carta dei Servizi è di fornire all’utenza una infomazione corretta e obiettiva e che il contenuto della Carta deve essere diffuso presso l’utenza con le forma ritenute più opportune, risulta indefettibile che il contenuto del sito debba contenere gli stessi elementi informativi indicati nella Carta dei Servizi. In pratica il sito dovrà essere suddiviso in sezioni relative alla storia ed ubicazione della struttura, al tipo di attività svolta nella struttura con l’indicazione delle relative branche specifiche, ed infine gli strumenti di tutela dell’utenza. Si sottolinea che la pagina di tutela dell’utenza deve essere sempre presente nel sito, coposta in materia facilmente leggibile ed identificabile, e completa di indicazioni sulle modalità e la forma di presentazione di segnalazioni o reclami. Nel descrivere la propria attività la struttura deve indicare le branche specialistiche oggetto di autorizzazione, indicando per ogni branca il nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale.
Le strutture non convenzionate con il SSN, benchè non siano tenute a redigere la Carta dei Servizi, se vogliono essere presenti su Internet devono comunque fornire una informazione del tipo di quella prevista dalla Carta dei Servizi.
Le notizie informative che interessano esclusivamente i professionisti medici od odontoiatri possono essere diffuse solo previa identificazione dell’utente. Pertanto per accedere a tali pagine, l’utente dovrà redigere un modulo (cosiddetto “form”) nel quale dichiara la sua qualifica di medico od odontoiatra. Tale identificazione consente il rilascio di una password che l’utente medico utilizza per accedere a quella particolare zona del sito. E’ attibuito al Direttore Sanitario il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell’Ordine professionale. Non appena sarà tecnicamente possibile, tale identificazione potrà essere verificata tramite la firma digitale.
PRESENZA SU INTERNET DEI SINGOLI MEDICI O ODONTOIATRI.
Il medico o l’odontoiatra deve innanzitutto indicare nella home page del sito: l’Ordine provinciale presso il quale è iscritto ed il relativo numero d’iscizione all’Albo: il titolo professionale e lo Stato in cui è stato rilasciato; un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento, nonchè le modalità di accesso alle medesime (es. Codice di Deontologia Medica visibile sul sito dell’ordine di Gorizia o della FNOMCeO).
Il medico o l’odontoiatra possono indicare tutto ciò che è consentito dalla legge sulla pubblicità sanitaria(art.1 L.175/92).
Il medico o l’odontoiatra può presentare un proprio “curriculum” professionale, nel quale indichi, ad esempio, gli estremi dei titoli accademici conseguiti (laurea, abilitazione, specializzazione, libera docenza). Può anche indicare l’attuale e le precedenti esperienze lavorative (es.: è stato dal ………al…….. primario del reparto di …….. presso l’Ospedale di ……….). Può infine indicare ulteriori elementi circa il suo iter formativo e professionale che comunque abbiano carattere di certezza obiettiva e verificabilità. Allo stato attuale della noramativa, non è consentito indicare la pratica di medicine non convenzionali, in attesa di una regolamentazione specifica della materia.
Il sito, nello spirito di una corretta e doverosa informazione all’utenza, deve contenere indicazioni esecutive in merito alle modalità organizzative dell’attività professionale. A titolo esemplificativo, ciò si sostanzia nell’indicazione degli orari di accesso allo studio, delle modalità di prenotazione delle visite, della eventuale presenza di personale ausiliario, dello svolgimento delle visite domiciliari, ecc. In particolare nella Home page possono essere indicati i dati previsti dalla L. 175/92, tutti gli altri servizi vanno inseriti negli spazi interni al sito.
Il sito può contenere pagine dedicate all’educazione sanitaria anche corredate di immagini, in relazione alla specifica professionalità del medico o dell’odontoiatra.
Il medico o odontoiatra possono anche fornire consulenze agli utenti tramite e-mail, con l’avvertenza che una consulenza via e-mail non può considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In proposito è necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso che può avere il seguente tenore: “Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un’efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento”.
Il medico o l’odontoiatra possono riportare negli spazi interni al sito le tariffe da loro praticate nell’esrcizio della profassione, fermo restando l’obbligo del rispetto del tariffario di cui al DPR del 17/02/1992.
Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra sia convenzionato con una associazione di mutualità volontaria ne può dare informazione al pubblico.
E’ naturalmente possibile per i medici e gli odontoiatri, partecipare via Internet a forum di discussione su argomenti sanitari che si svolgono fra medici. Se invece il forum è libero (accessibile da chiunque) il medico che vi partecipa in qualità di “relatore” deve pretendere che il soggetto che ospita il forum abbia cura di avvertire l’utenza che la consulenza telematica non sostituisce la tradizionale visita medica (magari utilizzando la forma di avviso citata sopra).