Ordine dei Medici
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Newsletter 2/2015

In primo piano
MNC. ELENCHI DEI MEDICI ED ODONTOIATRI ESERCENTI L’AGOPUNTURA, LA FITOTERAPIA E L’OMEOPATIA 

Rimettiamo in allegato la Comunicazione n.9 della FNOMCeO sul tema.

 

 

COMMA 566 E COMPETENZE PROFESSIONALI. FNOMCEO: NORMA PASTICCIATA. 

«Un vero e proprio strappo di metodo e di metodo al Patto della Salute 2014/2016». Così il Comitato Centrale della Fnomceo, per voce del suo presidente Amedeo Bianco, in una Lettera inviata a tutti i presidenti d’Ordine e Cao, definisce il “Comma 566” della Legge di Stabilità – riguardante la ripartizione delle competenze professionali. «Lo strappo sul metodo è facilmente intuibile» spiega la Lettera «quei contenuti dovevano essere oggetto di un disegno di legge delega al termine di una concertazione con le parti interessate», e non di «un comma dichiarato inemendabile dal Governo» dato che la Legge di Stabilità è stata, come è noto, approvata con un voto di fiducia. «Per quanto riguarda il merito» continua la Lettera «l’unico elemento nuovo rispetto all’ordinamento previgente è contenuto nell’incipit del comma 566 e cioè: “Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, …”. La vera “novità” del comma 566 è l’assunzione a rango ordinamentale di un nuovo paradigma nel governo delle competenze secondo cui, al momento, per i medici chirurghi, solo gli atti complessi e specialistici restano esclusivi». Secondo la lettera Fnomceo il risultato è «un manufatto legislativo da brividi, stante l’evidente discrepanza tra la portata del fine (limitare le competenze esclusive del medico) e la assoluta indefinitezza dell’oggetto da limitare (gli atti complessi e specialistici), si legittimano in realtà le più svariate scomposizioni delle competenze del medico che costituiranno fonti inesauribili per variegati mansionari professionali low cost su cui fondare innovazioni delle organizzazioni e delle relazioni professionali». La lettera del Comitato centrale si conclude parlando di «norma pasticciata» che «consegna in tante manine, e ad altrettante esigenze del decisore di turno, un pilastro ordinamentale: le competenze del medico certificate dallo Stato, con riflessi imprevedibili sulla determinazione dei fabbisogni, sui contenuti formativi, sull’articolazione delle funzioni e compiti nelle organizzazioni pubbliche e private, sul mercato del lavoro medico e sanitario già devastato da vasti e trasversali fenomeni di sottoccupazione e disoccupazione». Con il rischio, aggiunge Fnom di «ulteriori incertezze nel nostro sistema civile e penale relativo alla responsabilità professionale». Per tutte queste ragioni il Comitato centrale «ha ritenuto di declinare l’invito a partecipare alla cosiddetta “Cabina di Regia”, istituita allo scopo di monitorare i processi attuativi del Patto della Salute, pur apprezzandone lo spirito che lo anima e le potenzialità che esprime».

 

FNOMCEO ED ENPAM. SI UNISCONO PER LE POLIZZE RC PROFESSIONALI

  Fnomceo ed Enpam uniscono le forze sul fronte della copertura assicurativa rc professionale medica.
La Federazione nazionale degli Ordini e l’Ente previdenziale di categoria hanno infatti costituito un gruppo di lavoro comune con l’obiettivo di giungere a una copertura che tuteli tutte le categorie di medici e odontoiatri. I due enti si pongono così anche come interlocutori naturali per meglio definire il perimetro della responsabilità medica.
Al Gruppo di lavoro parteciperanno, per la Fnomceo, il Segretario generale Luigi Conte, il Direttore Marco Cavallo, i componenti del Comitato centrale Sergio Bovenga e Sandro Sanvenero e, per l’Enpam, il consigliere Giacomo Milillo, il vice presidente Roberto Lala e il vice presidente Vicario Giampiero Malagnino.
“Sia la Fondazione Enpam sia la Fnomceo hanno avviato nel corso del 2014 ricerche e iniziative per fornire agli iscritti le possibili risposte all’obbligo di legge – ha dichiarato il presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti –. È ora particolarmente appropriato impegnarsi in questo ulteriore sforzo istituzionale congiunto”.
“La Fnomceo – precisa Luigi Conte – da quando questa nuova legge è entrata in vigore, è impegnata nella messa a punto di un progetto che possa rispondere alle esigenze dei colleghi, con l’obiettivo di portare serenità nell’esercizio professionale quotidiano. Abbiamo messo il lavoro fatto con i broker a disposizione del Gruppo di Lavoro, come spunto di riflessione per una proposta comune. Ci siamo assunti questo impegno come prioritario per rispondere a questa problematica emergente per tutti i colleghi”.

 

NOVITA’ FISCALI E SCADENZE ENPAM.

Non basta la riforma delle compensazioni tra crediti e debiti d’imposta, che da ottobre scorso impone al professionista di dialogare direttamente con i programmi informatici dell’agenzia delle Entrate Fisconline e Fiscoweb; non bastano il Pos obbligatorio in studio per leggere il bancomat del cliente, o l’attenzione da prestare all’eventualità di essere soggetti o meno allo split payment dell’Iva; né bastano i soliti impegni come quello di predisporre per metà gennaio compensazione dei crediti Iva. “Freschi” di telefonata al commercialista per predisporre i modelli di sostituto d’imposta, medici e dentisti liberi professionisti nei prossimi 30 giorni sono attesi da un tabellino di marcia burocratico molto fitto tra contributi e tasse. Intanto, entro il 29 gennaio chi non ha ancora versato all’Enpam la quota B sui redditi 2013 può “ravvedersi” effettuando il pagamento con una sanzione pari solo all’1% del contributo; dopo, pagherà il tasso d’interesse ufficiale di riferimento più un 5,5% del contributo previdenziale. A febbraio si scatenano gli adempimenti fiscali, anche a seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni Fiscali 175/2014. Se la comunicazione Iva, in virtù del nuovo decreto legge, sarà abolita dal prossimo anno con riferimento ai redditi 2015, quest’anno resta; e c’è la dichiarazione Iva annuale, da approntare e trasmettere entro il 2 marzo (il 28 febbraio è sabato). Lo stesso giorno c’è da onorare un altro appuntamento con collaboratori e assistenti dello studio; da quest’anno la nuova Certificazione unica sostituisce il Cud per i lavoratori ma anche per tutti i collaboratori di aziende con modelli contrattuali assoggettati a ritenuta d’acconto. Più complesso del Cud, il Cu2015 – sempre previsto dal nuovo decreto semplificazioni – va rilasciato entro il 2 marzo e trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 9.
C’è infine una proposta Enpam da valutare. C’è tempo fino al 28 febbraio per medici e dentisti per sottoscrivere la nuova polizza sanitaria (un modulo base più tre integrativi – specialistica, odontoiatria e ricovero), estensibile anche al coniuge entro i 67 anni e ai figli, che copre anche gli stati di non autosufficienza e l’assistenza alla maternità, per informazioni www.enpam.it/polizza-sanitaria

 

VERSAMENTO IVA. IN ARRIVO LO SPLIT PAYMENT. ECCO COSA CAMBIA PER ASL E MEDICI.

L’Iva a carico della Pubblica amministrazione si smarca dalla prestazione. Da quest’anno Asl e ospedali che acquistano beni e servizi da imprese non devono più versare l’Iva in fattura ai loro fornitori, bensì allo Stato. Il meccanismo si chiama “split payment”, o “scissione dei pagamenti”, e lo prevede la Finanziaria 2015 (legge 190/2014). Al prestatore d’opera l’ente pubblico versa l’imponibile mentre l’imposta sul valore aggiunto la gira all’Erario, per evitare che qualche fornitore “furbetto” incassi e non versi.

 La Fondazione Nazionale dei Commercialisti in un recente comunicato ha chiarito però che lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, o meglio a qualsiasi tipo di ritenuta alla fonte. Ciò crea due canali paralleli anche tra camici bianchi.
In pratica, un medico “gettonista” soggetto a ritenuta che fattura le sue prestazioni a un ospedale pubblico non è interessato alla “scissione dei pagamenti”, mentre lo è una cooperativa di medici di medicina generale che offre servizi all’Asl. E, se è vero che sia il medico sia la coop continuano a mettere l’Iva in fattura, il medico non interessato dallo split payment continua a ricevere il corrispettivo Iva e a doverlo versare (e la legge 633/72 – conoscendo i ritardi di pagamento della Pa – gli consente di versare quando arriva il bonifico, non quando fa fattura); mentre per la coop sanitaria al servizio dell’Asl- che non va identificata con la coop di servizio ai medici di medicina generale – semplicemente la preoccupazione di versare l’Iva non c’è più. I commercialisti però mettono le mani avanti: «pur ritenendo questa l’interpretazione più corretta – si legge nella nota – sarebbe quanto mai auspicabile un chiarimento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che siamo di fronte ad una norma formulata in maniera forse troppo frettolosa».Quanto all’ente (Asl, Ospedale), esso può scegliere se versare l’imposta quando paga la fattura o quando la riceve. Può pagare per ogni singola fattura addebitata, per ogni giorno in cui gli sono addebitate fatture sommandone gli importi o il 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva relativa alle fatture del mese precedente.
Essendo questa la prima volta, agli enti con problemi ai sistemi informativi la legge consente di cumulare l’Iva tra gennaio e marzo e versarla entro il 16 aprile 2015. Deve tuttavia ancora uscire il decreto che chiarirà con quale modello si effettua il versamento. Lo split payment relativo alle transazioni con la Pa non va confuso con il reverse charge, altro meccanismo -utilizzato nelle transazioni tra imprese italiane e prestatori d’opera di altri paesi dell’Unione Europea – nel quale l’onere di pagare l’Iva da parte del fornitore viene riversato sul committente.
Mauro Miserendino

INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’. I MEDICI OSPEDALIERI POSSONO RIVENDICARE ARRETRATI DI QUATTRO ANNI.

Non si sbloccano i rinnovi dei Contratti Nazionali, ma almeno i medici ospedalieri salutano il ritorno delle disposizioni normative ed economiche del contratto nazionale attualmente vigente. E tornano, fra i tanti effetti, gli aumenti dell’indennità di esclusività: aumenti che peraltro riguarderanno un medico su tre soltanto, tanti sono coloro che hanno compiuto nell’ultimo lustro 5 o 15 anni di anzianità. Lo dice la legge di stabilità. «In pratica dal 1° gennaio 2015 scattano gli aumenti per tutti coloro che hanno diritto», spiega il vicesegretario Anaao Assomed Giuseppe Montante. «Quanti gli anni scorsi si sono visti negare gli aumenti pur avendo superato le verifiche ad opera del collegi tecnici ad hoc al termine del 5° e 15° anno dovranno avere gli aumenti almeno dal gennaio 2015». La legge Bindi nel 1999 fissò l’indennità di esclusività per il medico ospedaliero che scegliesse di optare per un rapporto di esclusività con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi espletare la libera professione solamente nell’ospedale in cui dipendeva o sotto il controllo di esso. L’indennità ammonta a 2 mila euro annui in più per i giovani che hanno appena optato, 9 mila circa ai 5 anni, 14 mila ai 15. «Nel 2010 – rievoca Montante – la legge 122 all’articolo 9 bloccò a tutto il 2014 i rinnovi contrattuali e gli stipendi dei dipendenti Pa inclusi i medici ospedalieri: niente più scatti a meno di progressioni di carriera verticali, promozioni a direttore di struttura complessa. E bloccò anche i fondi contrattuali ai quali si attingeva per finanziare le voci accessorie della retribuzione. Il blocco non è stato rinnovato dalla Legge di Stabilità 2015 e queste voci devono ritornare a pieno titolo nella busta paga. Gli effetti negativi sulla retribuzione della 122 sono stati accentuati negli anni passati da una norma presente nell’art. 9 capace di scatenare la vocazione al risparmio di alcuni manager: in caso di riduzione degli organici la massa salariale accessoria dei fondi va ridotta di analoga percentuale, soldi che l’azienda si può tenere in tasca». Tuttavia la 122 «nulla diceva in merito all’indennità di esclusività, che è conseguente a disposizioni di Legge, ha meccanismi giuridici e previdenziali più vicini alla parte di stipendio “fondamentale” e non è automatica, ma erogata previa verifica professionale di un collegio tecnico che deve avvenire per legge entro tre mesi dalla maturazione dei requisiti di 5 e 15 anni di anzianità». In assenza di chiarezza, «i manager si sono divisi in due categorie: quelli che dopo le prime sentenze dei magistrati aditi dai medici hanno iniziato a pagare l’indennità ai medici “verificati” e gli altri che non hanno pagato e hanno utilizzato i mancati esborsi per sanare i bilanci. Ora la legge di stabilità ha fatto decadere l’articolo 9 della 122, facendo tornare in vigore le norme “positive”. Ergo – conclude Montante – le aziende non hanno più alibi per tentare di non pagare l’esclusività che spetta almeno da gennaio a chi l’ha maturata, fatta salva la possibilità di adire i giudici per recuperare gli arretrati maturati nel periodo compreso dal 2011 al 2014, ravvisandosi le condizioni di danno per falsa interpretazione della legge (falso ideologico) da parte delle aziende sanitarie»

Mauro Miserindino.

 

FNOMCEO. L’ANNUNCIO DI BIANCO: NON MI RICANDIDO.

Incompatibilità o meno con la carica di senatore alla fine il presidente di Fnomceo Amedeo Bianco ha giocato d’anticipo e ha annunciato la decisione di non ricandidarsi alle prossime elezioni. Una scelta effettuata, spiega Bianco in una lettera indirizzata a tutti i presidenti d’Ordine e Cao, «allo scopo di facilitare il confronto che porterà alle proposte di programmi e di candidature per il rinnovo del Comitato centrale della Fnomceo e dei sui assetti istituzionali interni». Bianco nella lettera traccia un breve bilancio della sua esperienza che, spiega, «mi ha donato più di quanto sia riuscito a dare» e con la quale ha «cercato nelle tante difficoltà incontrate tutte le opportunità per far crescere idee e proposte efficaci nel rafforzare l’autonomia, la responsabilità, i ruoli e l’immagine dei nostri Ordini e della Federazione». La scelta, spiega Bianco, «è stata del tutto libera e consapevole, avendo messo al centro la salvaguardia del migliore interesse di tutti e le grandi opportunità che offrono le innovazioni delle idee e di chi le interpreta». Il presidente Fnomceo chiude con uno sguardo al futuro, dando la sua disponibilità «a un lavoro che sia coinvolgente nei metodi e chiaro nei suoi obiettivi di politica professionale e che, in occasione della prossima scadenza elettorale, costruisca un progetto e individui un diverso gruppo dirigente espressione della sintesi più efficace tra innovazione ed esperienza, rappresentanza categoriale e territoriale e che finalmente avvii un processo di rappresentanza di genere».
Marco Malagutti


 

Diritto Sanitario
CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. LAVORO: Trasferimento di un medico ospedaliero per incompatibilità ambientale.

Un medico, dopo avere svolto per un lungo periodo di tempo funzioni di aiuto e poi di primario presso una divisione ospedaliera di radioterapia, viene trasferito per incompatibilità ambientale presso un centro di prevenzione oncologica della stessa struttura.
Il sanitario impugna il trasferimento ritenendolo illegittimo e chiede anche il risarcimento dei danni patiti per il demansionamento subito.
La sua domanda viene respinta sia in primo che in secondo grado in quanto viene ritenuto che il trasferimento è stato giustamente deliberato dal datore di lavoro per una accertata situazione di incompatibilità ambientale determinata dall’innegabile conflitto del medico, assolutamente incapace di lavoro in équipe, con gli altri sanitari della divisione di radioterapia, con conseguente influsso negativo sull’efficienza organizzativa del reparto.
Il giudice d’appello, inoltre, rileva che non sussiste il denunciato ingiusto demansionamento sia per la prevalenza delle esigenze organizzative – che rendevano impossibile il reinserimento del lavoratore nel reparto di provenienza – su quelle del dipendente sia perché il medico, che non aveva espresso alcuna diversa preferenza, era stato adibito ad un ambulatorio con mansioni analoghe alle precedenti e qualificanti sul piano professionale.
Il sanitario ricorre in cassazione ribadendo la sua tesi circa l’illegittimità del trasferimento subito e la richiesta dei danni.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 25910/14, depositata il 09/12/14, ha respinto il ricorso dell’imputato ritenendo nella sostanza corretta la motivazione della sentenza impugnata.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il medico non aveva fornito nel corso del processo elementi idonei a provare la dequalificazione lamentata e ha giudicato giusto il trasferimento in quanto le personali esigenze del lavoratore non possono incidere negativamente su una efficiente organizzazione del reparto pregiudicata dall’accertata incompatibilità ambientale del sanitario.
La sua incapacità costitutiva di lavorare in équipe – elemento essenziale in un reparto ospedaliero – rendeva, infatti, impossibile la sua permanenza nella divisione di radioterapia, con conseguente giusto trasferimento in un ambulatorio per l’esercizio di mansioni non identiche, ma assimilabili alle precedenti.

 

CORTE DI CASSAZIONE: CIVILE. Concomitanza di condotta del sanitario e fattore naturale.

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia, possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione del danneggiato, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale l’efficienza della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’articolo 41 del codice penale, così da ascrivere il fatto dannoso interamente all’autore della stessa, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa incidenza delle varie concause sul piano della causalità giuridica.

 

CORTE DI CASSAZIONE: PENALE. Falso ideologico e truffa commessa dal MMG

Commette il delitto di falso ideologico in atto pubblico il medico di medicina generale (MMG) che nelle schede mensili consegnate all’Asl dichiara di avere effettuato visite domiciliari in realtà non eseguite.
Commette il delitto di truffa ai danni del servizio sanitario pubblico il MMG che utilizza le predette schede contenenti i riepiloghi mensili delle visite effettuate per indurre in errore l’ASL e ottenere un ingiusto profitto pari al compenso per le visite attestate ma non effettuate.
Questi principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 47630/2014, depositata il 18/11/14, con la quale ha confermato la responsabilità penale di due medici di famiglia in relazione ai delitti di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, c.p.) già accertata dal giudice di secondo grado, rimettendo gli atti al giudice di appello solo per la rideterminazione della pena, essendo stata dichiarata la prescrizione per alcuni episodi.
La Corte di Cassazione ha osservato, in particolare, che gli elenchi delle visite mensili trasmessi all’Asl dal MMG sono atti pubblici perché diretti ad attestare le prestazioni effettuate in favore dei pazienti ivi indicati al fine di conseguire il relativo pagamento e, quindi, non vi è dubbio che se i predetti elenchi contengono false attestazioni sussiste il delitto di falso ideologico in atto pubblico.
Ha aggiunto la Corte che, trattandosi di falsità commesse con dolo e finalizzate ad ottenere un indebito pagamento, il comportamento dei due MMG è stato truffaldino perché diretto, con artifici o raggiri, a conseguire un ingiusto profitto.
L’elevato numero delle false attestazioni, infatti, è un indice idoneo ad escludere la presenza di un comportamento episodico o occasionale, dovuto a superficialità ovvero a negligenza.

 

Area formativa
LA MEDICINA E LO SPORT TRA PRASSI E DEONTOLOGIA

Il convegno si terrà a Firenze il 7 febbraio 2015 dalle 8.30 alle 16.30. 

 

GIORNATA DI FORMAZIONE: DIVERSI DA CHI? Riflessioni cliniche e psico-sociali sulle omosessualità e le identità di genere.

Il corso si terrà a Trieste, presso il MIB, School of Management, Sala “Generali” del Ferdinandeo –
L.go Caduti di Nasiriya 1 il 13 marzo 2015 dalle ore 9.00 – 17.00

 

MOVIMENTO E BUONA ALIMENTAZIONE: benessere del corpo, della mente e dello spirito, a tutte le età.

Il seminario di studi si terrà il 28 febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle 13.00 preso la sala conferenze dell’Unione Ginnastica Goriziana, via Rismondo Gorizia. Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione di idee Borgo Castello Tre al 3471507689 mail: societaidee@gmail.com

ECR – EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY

Il Congresso si terrà a Vienna dal 4 all’8 marzo 2015.