Ordine dei Medici
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Newsletter 4/2015

In primo piano

TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’INPS DEL CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO DEL DECESSO

DA PARTE DEI MEDICI NECROSCOPI. CIRCOLARE DELL’INPS.

  Rimettiamo in allegato la Comunicazione n. 14 della FNOMCeO sul tema. 

CERTIFICATI DI DECESSO: L’ASL CHIARISCE A CHI SPETTANO GLI OBBLIGHI.

I medici di famiglia sono una cosa, i medici necroscopi un’altra: è utile precisarlo dopo che la circolare Inps del 13 febbraio scorso chiede a questi ultimi- sulla base della Finanziaria 2015 – di spedire i certificati di accertamento del decesso online all’Istituto di previdenza entro 48 ore dall’evento. L’articolo 4 del regolamento di polizia mortuaria 295 del 1990 specifica che il medico necroscopo è nominato dall’Asl di riferimento e non si identifica con il medico di famiglia o con il medico di continuità assistenziale. Niente onere, dunque; ma la circolare Inps pare stia inducendo molti in errore, amministrazioni incluse. Proviamo a fare un po’ di ordine con Antonio Vitello, Direttore Servizio Medicina Legale Asl Milano.«Quando il medico del 118 o di guardia medica formula una diagnosi di morte, il modulo è inteso come "constatazione di decesso". L’Ufficio di Stato Civile del Comune, acquisita la comunicazione del decesso richiede l’intervento del medico necroscopo nominato dall’Asl per l’accertamento della realtà della morte. Intanto, entro 24 ore, il medico di famiglia, visita l’assistito e compila solo la denuncia di causa di morte (scheda Istat). Dopo la 15^ ora il medico necroscopo accerta (rende certo) il decesso e trasmette al Comune il certificato di accertamento di morte (certificato necroscopico). Solo sul medico necroscopo ricade l’obbligo della comunicazione online. Negli ospedali la funzione è svolta dal direttore sanitario o da uno o più medici delegati: insomma, il nuovo obbligo Inps non vale per i medici di famiglia». «In realtà – continua Vitello- l’obbligo per i Comuni di comunicare all’Inps i decessi esiste fin dal 1965; l’ iter è informatizzato dal
2009 e per il Responsabile Ufficio Anagrafe inadempiente ai sensi della legge 326/2003 ci sono le stesse sanzioni – da 100 a 300 euro – previste ora per il medico necroscopo. La Finanziaria 2015 "raddoppia"
di fatto la comunicazione dei decessi online; da parte sua, la circolare Inps ripone l’obbligo della comunicazione sul singolo medico necroscopo (territoriale o ospedaliero) come fosse un libero professionista, ignorando che si tratta di un sanitario incardinato nel Ssn e che gli aspetti organizzativi della comunicazione andrebbero concordati con le strutture sanitarie di riferimento». Il presidente Snami Lombardia Roberto Carlo Rossi sottolinea che «la circolare Inps genera confusione in almeno tre punti. Al terzo capoverso dell’articolo 1 chi l’ha stesa prima correla l’obbligo di spedizione online all’accertamento di morte ma poi aggiunge che il medico necroscopo "utilizza le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia on line": non dovrebbe essere abituale al collega necroscopo compilare certificati di malattia! Al settimo capoverso altro pasticcio: si scrive che la Direzione sistemi informativi Inps ha pronta l’applicazione "ad uso dei medici necroscopi per la trasmissione della comunicazione di constatazione di decesso", cosa diversa dall’accertamento di morte.
Infine, si citano espressamente i medici convenzionati quando si parla di attribuzione del Pin dispositivo, dando l’idea che l’adempimento sia correlato a quelli spettanti abitualmente ai medici di famiglia, e così non è». A titolo di "difesa" dell’Inps c’è il dato secondo cui alcuni comuni fino a poco tempo fa si facevano in casa "certificati di constatazione di morte". «Ora però – informa Vitello – regioni come Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte hanno promosso una modulistica inequivocabile».
Mauro Miserendino

RICORSO FNOMCEO AL TAR DEL LAZIO VS L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO- GROUPON SRL E DENTAL FRANCHISING SRL.

In allegato la Comunicazione 15 della FNOMCeO ed il testo del ricorso.

ELEZIONI ORDINI PROVINCIALI: ARRANCANO LE NUOVE LEVE E LE QUOTE ROSA.

Con l’inserimento dei dati di Frosinone è terminato il lavoro del Centro Studi dell’Ordine di Latina, dedicato ad analizzare i risultati della recente tornata elettorale che ha rinnovato i componenti degli Organi istituzionali degli ordini provinciali per il triennio 2015-2017. Ed è proprio Giovanni Maria Righetti, presidente riconfermato nel capoluogo pontino, a spiegare il perché di questo lavoro di raccolta e analisi dei dati. «Già tre anni fa avevamo realizzato un lavoro del genere, ma abbiamo voluto ripeterlo per fornire un servizio ai nostri circa 3000 iscritti e ai colleghi degli altri Ordini. Fa parte di una filosofia di lavoro che coinvolge anche altri aspetti, come l’istituzione di un numero verde al quale rispondo sempre e per qualunque dubbio». Sebbene il trend della tornata elettorale sia quello di un aumento della rappresentanza femminile negli Ordini provinciali dei medici, il quadro diventa sconfortante quando si guardano i numeri reali. Le presidenti di Ordine sono oggi il triplo ma, nella sostanza, si è passati da due donne, confermate alla guida dei camici bianchi di Gorizia e Fermo, a 6 considerando le neopresidenti di Ascoli Piceno, Caserta, Reggio Emilia e Campobasso: in tutto 6 donne su 106 Ordini. Per quanto riguarda la composizione dei Consigli Direttivi, le donne sono in numero di 328 pari al 20%. La presenza massima di donne consiglieri è a Pescara e a Torino (8), mentre solo a Nuoro e a Gorizia prevalgono sugli uomini (6 a 5). Ma oltre alle quote rosa, un pochino in affanno, anche le nuove leve sembrano non convincere. I Presidenti degli Ordini sono stati infatti riconfermati nell’77% dei casi, mentre solo 24 sono i nuovi eletti. L’età media dei componenti dei vari Consigli è pari a circa 57 anni (da un minimo di circa 49 a Genova a un massimo di circa 65 a Firenze). «Il più giovane consigliere d’Italia – aggiunge Righetti – ha 26 anni ed è iscritta al nostro Ordine di Latina. Il più anziano, tra tutti, ha un’età di 84 anni (Fermo), a pari merito con il Presidente dell’Ordine di Salerno». Anche fra gli odontoiatri (CAO) la situazione non è ottimale: eletti 104 presidenti uomini e solo due donne, nonostante il corso di laurea in odontoiatria sia di abbastanza recente istituzione e quindi i votanti più giovani d’età. Non resta, ora, che attendere le elezioni del nuovo presidente nazionale, previste per il 20, 21 e 22 marzo, dove saranno proprio i presidenti degli Ordini provinciali a eleggere il Comitato Centrale Fnomceo che, a sua volta, sceglierà il successore di Amedeo Bianco, al vertice da 9 anni e che ha già annunciato l’indisponibilità a candidarsi ancora.
Rossella Gemma

CASO STAMINA: DOCUMENTO CONCLUSIVO

Approvato il Documento conclusivo dalla Commissione Igiene e Sanità del 18 febbraio 2015. Sono intervenuti, in sede di dichiarazione e annuncio di voto, i senatori Romano, Granaiola, Fucksia, Anitori, Dirindin, Romani, Scavone, Zuffada, Bianco e la Presidente. La relatrice CATTANEO ha illustrato le modifiche apportate al testo secondo alcune indicazioni scaturite dal dibattito. E’ stata recepita la sollecitazione sul tema dell’ascolto e dell’aiuto ai malati e alle famiglie, aggiungendo un paragrafo ad hoc e alcuni periodi nell’ambito delle considerazioni finali, nonché un punto specifico all’interno delle proposte conclusive, dedicato alla rete territoriale di assistenza e di supporto informativo. E’ stato poi accolto l’invito ad espungere il paragrafo precedentemente dedicato alla medicina rigenerativa, che è stato spostato in una apposita appendice finale, previa aggiunta di una avvertenza nell’introduzione del documento. Si è aderito all’invito a non accostare l’espressione "medicina alternativa" all’operato dei ciarlatani, utilizzando in sostituzione l’espressione "terapie estranee alla medicina consolidata". E’ stata inoltre riformulata la parte del testo riguardante l’articolo 32 della Costituzione, ponendo in rilievo l’importanza del consenso informato. Sulle proposte che riguardano la riformulazione del cosiddetto decreto "Turco-Fazio" e l’adozione di una normativa sulle terapie avanzate non ripetitive, è stata introdotta una nota che dà atto di un recentissimo intervento del Ministro della Salute, che si è reso operativo in un provvedimento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Infine riguardo alla necessità di adozione di linee guida, nel testo riformulato del documento si dedica un punto specifico al rafforzamento della tutela dei minori nel sistema dei media, ed un altro all’informazione pubblica in ambito medico-scientifico. Il relatore D’AMBROSIO LETTIERI, intervenendo a sua volta in replica ha rilevato che il documento insiste molto sulla necessità che la scienza trovi nuove modalità comunicative, e che si eviti di disperdere risorse pubbliche in relazione a presunte terapie prive di qualsiasi validazione scientifica. Il documento peraltro, recependo diverse delle indicazioni scaturite dal dibattito, tiene conto anche dell’esigenza di adeguata presa in carico dei malati e delle famiglie, secondo quella ampia accezione di "cura" posta in risalto durante la discussione.
A cura di Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

CASO STAMINA: IL VIA LIBERA ALLA SPERIMENTAZIONE FU UN ERRORE DEL PARLAMENTO.

Un «errore del Parlamento». Lo ha sottolineato il presidente della commissione Sanità del Senato Emilia Grazia De Biasi, alla presentazione delle conclusioni dell’indagine avviata un anno fa, con riferimento al via libera alla sperimentazione del cosiddetto Metodo Stamina. «Il punto – ha affermato – è che casi analoghi non si dovranno ripetere mai più in Italia». Per questo – in un anno di lavoro che ha contato 16 sedute plenarie e 20 audizioni – la commissione ha prodotto una relazione di 122 pagine in cui ricostruisce «origine e sviluppo del cosiddetto caso Stamina» ed in cui, soprattutto, avanza dieci proposte «al fine di evitare che in futuro possa nuovamente ripetersi lo scenario al quale abbiamo assistito». Il primo punto è quello di avviare proposte legislative in merito ai provvedimenti giudiziari sui trattamenti non provati: la proposta è di prevedere che ministero della Salute e pm siano legittimati ad essere presenti in sede dei giudizi civili d’urgenza o ordinari per la richiesta di terapie non provate scientificamente al fine di concorrere alla valutazione complessiva, con diritto di impugnazione da parte del pm. Ma i commissari propongono anche l’abrogazione parziale del decreto Balduzzi del 2013 che autorizzava il proseguimento del protocollo Stamina per i malati che lo avessero iniziato e la sperimentazione del metodo, la revisione del decreto Turco-Fazio sulle cure compassionevoli, l’attuazione del regolamento europeo sui medicinali, la creazione di una rete territoriale di assistenza per i malati, iniziative di comunicazione istituzionale, l’adozione di linee guida per rafforzare le tutela dei minori nel sistema dei media, linee guida relative all’informazione pubblica in ambito medico e il rafforzamento dell’indipendenza dei comitati etici. Altra proposta è infine introdurre una regolamentazione della figura del consulente tecnico in ambito giudiziario. Duro il giudizio di De Biasi: sul caso Stamina «non si può continuare a negare che ci sia stato un errore. Su questa base credo che la cosa migliore sia quella di rivedere il voto. Le leggi vanno adeguate e solo i cretini non cambiano idea».
Marco Malagutti 
 

 

 

 

IL GARANTE DELLA PRIVACY PUNTUALIZZA LE REGOLE DI TUTELA DELLA PRIVACY IN SANITA’ 

Il Garante della privacy nella newsletter del 9 febbraio 2015 richiama il provvedimento generale web 1191411 col quale sono state puntualizzate regole di tutela della privacy in sanità: in particolare viene fatto presente di porre molta attenzione per prevenire la conoscenza da parte di estranei dello stato di salute di un paziente attraverso la correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura e del reparto ospedaliero cui è stato ricoverato o visitato.
Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l’assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.
Il principio è stato ribadito nell’istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa dalla presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico.
A differenza di quanto accaduto in altre strutture sanitarie in cui gli era stata rilasciata una attestazione di carattere generico, in quella del policlinico era indicato il reparto – dal quale si poteva evincere la patologia sofferta – e il timbro con la specializzazione dell’operatore sanitario.
A seguito dell’intervento del Garante il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera ha immediatamente inviato a tutto il personale sanitario una nuova modulistica – priva dell’indicazione del reparto ove si è recato il paziente- e precise raccomandazioni per mettersi in regola con le disposizioni dettate dal Garante. Fin dal 2005, l’Autorità ha, infatti, adottato un provvedimento in cui ha prescritto l’adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.
Tali cautele devono essere osservate anche nella stesura delle certificazioni richieste per fini amministrative (ad es. per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso).
Relatore: Marco Perelli Ercolini

Diritto Sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – CIVILE: Risarcimento del danno per mancato consenso informato. 

Cassazione Civile – Medici Chirurghi – Risarcimento del danno per mancato consenso informato. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (Sentenza n. 2854/15)
FATTO: Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal Sig. O.E. nei confronti della pronunzia Trib. Brescia n. 3893/05, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Casa di Cura S. Anna e del Sig. F.G. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro da quest’ultimo nella sua qualità di medico effettuatogli presso la predetta struttura sanitaria in data (omissis). All’esito di tale intervento l’O. deduceva di essere stato infatti costretto ad un secondo intervento in artroscopia in data (omissis), nonché a successivi periodi di degenza, anche domiciliare, visite e terapie, con quadro clinico che era andato ciononostante sempre più peggiorando, con “comparsa di tumefazione, dolore ed impotenza funzionale oltre che del ginocchio sinistro anche della caviglia destra e del gomito sinistro”. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito l’O. propone ora ricorso per cassazione.
DIRITTO: L’’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche – quando è nell’interesse del paziente . Ai sensi dell’art. 32, 2 co., Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dell’art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.),determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (cfr. Cass., 16/05/2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell’esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella – proposta in primo grado – basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento). Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.) (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830). L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone infatti l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato, dovendo al riguardo invero accertarsi se le conseguenze dannose successivamente verificatesi siano, sotto il profilo del più probabile che non (cfr., da ultimo, Cass., 26/7/2012, n. 13214; Cass., 27/4/2010, n. 10060), da considerarsi ad essa causalmente astrette.

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Mancata annotazione Tac in cartella clinica. Assolto il medico imputato.

La falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorchè l’attestazione incompleta – perchè priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, così che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario. Nel caso di omessa annotazione in cartella clinica della TAC disposta e dei suoi esiti e delle scelte terapeutiche adottate, nel pronunciare sentenza di assoluzione del medico di guardia imputato, i giudici di merito hanno concentrato la loro attenzione non sul profilo oggettivo del reato, ma su quello psicologico, traendo da una serie di indici fattuali (quali la non occultabile richiesta telematica dell’esame disposto e la comunicazione del suo esito alle infermiere), la conclusione, che le omissioni contestate non potevano essere ricondotte ad una scelta volontaria e consapevole. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, se anche il medico, una volta esaminati gli esiti della TAC, avesse scientemente deciso di non riportarli in cartella clinica, per mascherare una negligente condotta terapeutica, non ne avrebbe parlato con il personale infermieristico. 

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: E’ rifiuto di atti d’ufficio l’omessa compilazione della cartella clinica.
Un primario che ha omesso di compilare un numero rilavante di cartelle cliniche è stato condannato per il reato di rifiuto di atti d’ufficio. La Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, evidenziando che è pacifica la natura di atto pubblico della cartella e la circostanza che la responsabilità della sua definitiva ed ufficiale formazione sia rimessa al responsabile del reparto. Il dirigente di struttura complessa, quale pubblico ufficiale, è tenuto con la sua sottoscrizione ad accertarne la completezza e regolarità ed il documento rappresenta, in maniera necessariamente congruente sul piano temporale con l’attività compiuta, l’indicazione di tutti gli interventi effettuati. Il diritto del paziente al rilascio è incondizionato e non deve essere sorretto dall’illustrazione della causale, per cui è necessaria l’immediata attivazione del sanitario in caso di richiesta, considerato anche che la formazione della cartella dovrebbe precedere tale istanza in ragione della tipologia della documentazione, costituita da un diario che va compilato in prossimità degli eventi e va verificato dal sanitario responsabile in concomitanza con gli stessi, per consentire l’effettività di tale controllo.

Area formativa

QUALITA’ DELL’ARIA ED ATTIVITA’ FISICO-SPORTIVA. IL CASO DI MONFALCONE.
Il convegno si terrà sabato 28 febbraio 2015 dalle ore 17.00 presso l’Europalace Hotel, via Cosulich 20 Monfalcone.

MALATTIA DIVERTICOLARE DEL COLON: COSA C’E’ DI NUOVO?

Il Corso organizzato dalla Società Triveneta di Chirurgia si terrà il 13 marzo 2015 presso la Villa Manin di Passariano dalle ore 8.30 alle 17.00.

IL GINECOLOGO E LA DONNA OLTRE I 40 ANNI 

Il Convegno si terrà il 19 e 20 marzo 2015 presso l’Aula P. Sfameni – Padiglione 4 – Policlinico S. Orsola – Malpighi, Via Massarenti 13 – Bologna

LE MEDICINE NON CONVENZIONALI

Il Convegno organizzato dall’OMCeO di Piacenza si terrà il 21 marzo 2015 presso il Centro Congressi Best Western Park Hotel, Strada Val Nure 7, Piacenza.

PROCEDURE DIAGNOSTICHE ED INTERVENTI TERAPEUTICI NON PROPORZIONATI – ARTICOLO 16 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 

Il convegno si terrà il 14 marzo 2015 presso l’Auditorium Palazzo della Regione, via Sabbadini, 31
COMITATO SCIENTIFICO Dott. Amato De Monte Direttore SOC Anestesia e Rianimazione 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine – dr.ssa Adriana Di Silvestre Centro Regionale Trapianti
ECM: in attesa di assegnazione per tutto il personale sanitario. La partecipazione è gratuita. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 330 posti disponibili. Si prega di verificarne la disponibilità telefonando alla Segreteria Organizzativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00.Inviare via Fax la scheda d’iscrizione, scaricabile seguendo il percorso: http://www.ospedaleudine.it->Didattica e Formazione-> Formazione->Modulo di iscrizione
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Formazione Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine Tel. 0432-554245 Fax. 0432-554381 e-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it – Responsabile: dott. Moreno Lirutti. 

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