Ordine dei Medici
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Newsletter 7/2014

In primo piano

CONVEGNO SULLA RESPONSABILITA’ MEDICA

L’Ordine dei Medici ed Odontoiatri e l’Ordine degli Avvocati di Gorizia organizzano un convegno in tema di responsabilità medica in data VENERDI’ 16 MAGGIO 2014 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la sala "Europa" – Aula Magna ex Fonderia dell’ISIT in Gorizia, via Puccini n. 22.

Relatori saranno il dott. Fabrizio RIGO Magistrato della Corte d’Appello di Trieste, sez. Penale; l’avv. Riccardo SEIBOLD del Foro di Trieste; il dr Raffaele BARISANI, Medico Legale con studio in Trieste.

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM regionale. E’ obbligatoria la preiscrizione alla segreteria dell’Ordine dei Medici via Fax al n. 0481-534993 o via e-mail all’indirizzo ordmedgo@libero.it

DIETE: BIANCO. SOLO IL MEDICO CHIRURGO PUO’ PRESCRIVERLE.

«Solo il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e malati, mentre il biologo può elaborare diete ma previo accertamento, da parte del medico, delle condizioni fisio-patologiche del destinatario». Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Amedeo Bianco ribadisce quanto affermato anche dal Consiglio superiore di sanità.
La necessità di fare chiarezza è emersa pochi giorni fa, in seguito alla messa in onda di un servizio televisivo di Striscia la Notizia che, come spesso accade in tv ma anche su giornali diretti a un pubblico generalista, ha affrontato il tema delle diete. Nel servizio di una trasmissione che, come ricorda Fnomceo, ha una audience importante, è intervenuta una signora autodefinitasi “dietista e nutrizionista” pur non detenendo alcun titolo in merito, “in quanto non iscritta in nessun Albo professionale”.
Il presidente Fnomceo ha colto l’occasione per riconfermare l’importanza della titolarità necessaria da parte di chi prescrive diete: deve trattarsi di un medico-chirurgo specializzato in scienze dell’alimentazione e questa attribuzione non può essere messa in dubbio, pur nel rispetto delle funzioni di altre professionalità in materia di nutrizione.
«Il tema delle diete – rileva Bianco – è da tempo all’attenzione dei mass media, per l’ovvio interesse che il pubblico riserva a un argomento così centrale nella nostra vita quotidiana». Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza, che «recentemente ha definito la competenza esclusiva del medico alla prescrizione delle diete».
Non si tratta certamente di una questione formale e Bianco chiarisce il concetto con un esempio: «Per comprendere il problema in termini semplici, basti pensare a un malato di diabete in forma grave; in questo caso, una dieta in astratto ottima per un soggetto sano può diventare pericolosa per la persona diabetica; ecco perché l’intervento del medico non può essere trascurato».
Riportiamo di seguito la Comunicazione FNOMCeO sul tema.

ENPAM: BOLLETTINI MAV PER VERSAMENTO QUOTA A. – MODELLO CUD 2014

Stanno arrivando in questi giorni direttamente a casa degli iscritti i bollettini Mav per il pagamento della Quota A. È possibile trovare qui di seguito tutte le spiegazioni necessarie per procedere al pagamento. I bollettini sono stati inviati ai soli iscritti che non hanno scelto la domiciliazione bancaria.
Quota A: duplicati bollettini Mav
È possibile richiedere il duplicato dei bollettini MAV per il versamento della “Quota A” 2014 contattando la Banca Popolare di Sondrio al numero verde 800.24.84.64 (dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 17.00). Comunicando agli operatori della B.P.S. il proprio indirizzo di posta elettronica, gli iscritti potranno ricevere copia dei bollettini anche per e-mail. Per gli utenti registrati, accedendo al portale della Fondazione (www.enpam.it) è, inoltre, possibile scaricare i duplicati MAV attraverso l’area riservata agli iscritti.

Il modello Cud 2014 può essere scaricato dal sito dell’Enpam. Per farlo basta andare nella propria area riservata e inserire nome utente e password. Entrando nel menu “Servizi per gli iscritti” si deve selezionare la voce “Certificazioni fiscali e Cud”.
Se non fosse possibile scaricare e stampare il Cud con la procedura informatica si può comunque chiedere all’Enpam di inviare un duplicato cartaceo.
In questo caso la richiesta dovrà essere inviata a: duplicati.cud@enpam.it oppure tramite fax allo 06-4829 4460. È sempre necessario allegare alla richiesta una copia del documento personale di riconoscimento e indicare l’indirizzo al quale si vuole ricevere quanto richiesto.
Nel caso la richiesta venga inviata via e-mail si prega di allegare copia del documento possibilmente in formato pdf.
L’indirizzo duplicati.cud@enpam.it e il numero di fax allo 06-4829 4460 possono essere utilizzati anche per richiedere eventuali rettifiche sui dati riportati nel Cud.

BONUS IRPEF PER I CORSISTI MG: 

«Lo avevo detto: il bonus di 80euro del governo andrà anche ai medici corsisti di medicina generale. Lo conferma l’Agenzia delle entrate»: Con questo tweet il ministro della Salute Lorenzin ha risposto ai 17.726 inviati dai giovani camici bianchi, che avevano digitato gli hashtag proposti da Fimmg Formazione per rivendicare il diritto dei corsisti Mg a ricevere il bonus Irpef decretato da Renzi. «Era una cosa dovuta, – ribadisce soddisfatta la coordinatrice nazionale di Fimmg Formazione Giulia Zonno – la nostra borsa è già più bassa e, a differenza di quelle di specializzandi e dottorandi, non è esente Irpef, quindi è naturale che il bonus dovesse esserci riconosciuto, ma il testo del provvedimento era ambiguo e quindi abbiamo dovuto premere perché venisse fatta chiarezza». I futuri medici di famiglia ritengono che altre penalizzazioni debbano ancora essere rimosse: «Stiamo aspettando che si adegui la borsa al tasso di inflazione, visto che l’ultimo adeguamento risale al 2006; chiediamo inoltre, durante il corso, di poter svolgere lavori retribuiti nel Ssn. Come il riconoscimento degli 80 euro (che poi, secondo i nostri calcoli, saranno solo 54), le nostre richieste vanno nella direzione di poterci formare senza dipendere dalle famiglie, siamo tutti professionisti che vivono una pesante situazione di mancanza di indipendenza economica».
La speranza è che queste esigenze trovino una soluzione all’interno del Patto per la salute che, spiega Zonno, «dovrebbe recepire il decreto Balduzzi e definire le attività personalizzanti; nel Patto dovrà poi fatto un rimando al contratto di categoria, in modo che queste attività vengano normate alla luce della nuova riorganizzazione della medicina generale».
Un’altra delle proposte di Fimmg Formazione è lanciata dall’hashtag #accessorapido: «Dopo il diploma c’è un anno di tempo, necessario per la pubblicazione delle graduatorie, in cui siamo sostanzialmente fuori dal sistema; chiediamo di abbreviare quel tempo morto per poterci inserire subito nel mondo lavorativo, almeno laddove c’è carenza di professionisti, come avviene in molte Regioni».

OBBLIGO DEI POS. NIENTE PROROGHE, NEANCHE PER I MMG CON STUDI DECENTRATI.

  Niente proroghe per i medici di base con studi decentrati. La categoria – come tutte le altre, ancorché con fatturato sotto i 200 mila euro annui – dal 1° luglio dovrà installare in studio il lettore bancomat, meglio noto come Pos o Point of Sale: se il cittadino chiede di pagare così, per importi oltre i 30 euro, una prestazione libero professionale o un certificato, andrà accontentato. Lo ha sancito il Tar Lazio in risposta all’Ordine degli Architetti che aveva chiesto un’ulteriore sospensiva del decreto ministeriale 24 gennaio 2014. Resta da vedere se l’obbligo di installare l’apparecchio (circa 100 euro) e pagare il canone –assimilabile a quello telefonico – e 1-2 euro a commissione alla lunga possa scoraggiare i mmg tanto da portarli ad abbandonare l’attività negli studi decentrati o a centralizzare l’attività autonoma nelle sedi principali di aggregazione.
Per Guido Marinoni consigliere Fnomceo e medico Fimmg, «in realtà è residuale la quota di libera professione rimasta in capo ai mmg – pochi di essi esercitano in forma strutturata – né al momento sono previste sanzioni al medico che rifiutasse di farsi pagare con questa modalità in quanto sprovvisto di Pos. Peraltro, si va verso la moneta elettronica e la norma è ordinativa: il medico deve adeguarsi e le associazioni professionali potrebbero aprire un dialogo con le banche sulla possibilità di agevolare la transizione al pagamento elettronico. Il problema è in fondo marginale: per me, lo è più dell’obbligo di dotarsi di casella di posta elettronica certificata, che molte spese avrebbe evitato alla Pa, e al quale pure la professione ha risposto poco, forse per l’assenza di sanzioni».
«Non sarà certo il fastidio di pagare una commissione tanto più antipatica quanto più è basso il fatturato a cancellare i microstudi dei medici; tuttavia si tratta di un’ulteriore zeppa che si somma ad altre e impedisce lo sviluppo delle professioni anziché favorirlo», dice Marco Gioncada, odontoiatra segretario dell’Ordine dei medici di Pavia, provincia con aree spopolate e medicine di gruppo avanzate. «Le associazioni di categoria potranno abbattere i costi del Pos e di commissioni che arrivano al 2,5% (qualcuna come Andi lo ha fatto) ma il problema di fondo resta: gli stati per combattere l’evasione puntano sulla tracciabilità delle transazioni, e invece forse avrebbero risultati migliori aumentando le detrazioni sulle spese dei cittadini per prestazioni di diagnosi e cura».

Diritto Sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Appropriazione di ricette in bianco. Condanna per furto e ricettazione. 

Il fatto
Un uomo è stato condannato per il delitto di ricettazione di nove ricette mediche in bianco, compendio di furto ai danni di una dottoressa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo di averle trovate all’interno di una rivista rinvenuta accanto a un cassonetto dei rifiuti, per cui andavano considerate res derelictae delle quali poteva liberamente impossessarsi.
Profili giuridici
I giudici hanno respinto il ricorso precisando che, in tema di delitto di ricettazione spetta al giudice, sulla base dei concreti elementi fattuali emersi a seguito della svolta istruttoria accertare se la cosa sia smarrita o derelicta e lo stato psicologico dell’agente; solo nel caso di oggetti smarriti è configurabile il delitto di ricettazione e non nell’ipotesi in cui la cosa sia stata abbandonata. Nel caso in esame va rilevata la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o si impossessi di ricette mediche in bianco, dal momento che si tratta di documenti che, per loro natura e destinazione, sono in possesso esclusivo del medico al quale sono state rilasciate e al quale si può risalire attraverso i dati su di esse impressi.

CORTE DI CASSAZIONE- CIVILE: Ordini professionali. Procedimenti e provvedimenti disciplinari. E’ nullo il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare se non contiene l’esposizione dei motivi

FATTO: Il Dott. —– ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 62 del 12.11.2012, depositata il 14.2.2013, pronunciata nei suoi confronti dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CEPPS). Con tale provvedimento la predetta Commissione ha rigettato il ricorso formulato dal sanitario avverso la decisione della Commissione Odontoiatri della provincia di —- (CAO – Commissione Albo Odontoiatri), adottata in data 15 febbraio 2011, che aveva irrogato in suo danno la sanzione disciplinare della "censura", per la riconosciuta violazione degli artt. 55, 56 e 69 del Codice Deontologico.; del D.Lgs. n. 187 del 2000, art. 3; della L. n. 175 del 1992, artt. 1, 2, 4 e 5, per violazione dei doveri inerenti alla professione medica in relazione ad un volantino pubblicitario diffuso dalla struttura in cui esso Dott.—- rivestiva il ruolo di Direttore sanitario. Resiste con controricorso il Ministero Salute.
DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che “è dunque incontestabile e di chiara evidenza che il suddetto provvedimento sanzionatorio impugnato è del tutto carente di motivazione ed è quindi radicalmente nullo. La necessità della motivazione dei provvedimenti in genere è un principio cardine nel nostro ordinamento giuridico e, ancor più in generale dello Stato moderno inteso come Stato di diritto. L’obbligo di motivazione in linea generale trova il suo fondamento nelle norme di legge che regolano le varie tipologie di processo: civile, penale, amministrativo, disciplinare, tributario, arbitrale. Vi sono tuttavia particolari norme che prevedono siffatto obbligo espressamente per determinati settori. Nella fattispecie tale obbligo è previsto ex professo dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 47 (Approvazione del regolamento..sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) che commina la nullità del provvedimento che infligge la sanzione disciplinare se non contiene l’esposizione dei motivi”. La decisione del Commissione Odontoiatri della provincia di — deve contenere infatti l’indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonché l’esposizione dei motivi, la cui carenza comporta la nullità della decisione stessa. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato; la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; di conseguenza va dichiarata la nullità della decisione della Commissione Odontoiatri di —- (CAO – Commissione Albo Odontoiatri) adottata in data 15 febbraio 2011.

CORTE DI CASSAZIONE – CIVILE: Licenziamento illegittimo del medico. Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno (sent. 8006/14)
FATTO: la Corte di Appello di Roma con sentenze rispettivamente non definitiva e definitiva, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Roma, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al dott. —- dall’Ospedale pediatrico ——, di cui era dipendente quale medico odontoiatra, ordinava la reintegrazione del — nel posto di lavoro condannando, il predetto Ospedale, al risarcimento del danno, liquidato nella misura pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite dall’atto del licenziamento sino a quello della sentenza di primo grado, ed alla regolarizzazione contributiva. In particolare, la Corte del merito, con sentenza non definitiva, dichiarava nulla la decisione del Tribunale in punto di liquidazione in via equitativa del danno sul rilievo che non poteva farsi luogo a detta liquidazione non essendovi l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare. Con sentenza definitiva, poi, la Corte territoriale riteneva illegittimo il licenziamento in quanto era rimasto accertato che la malattia non era simulata e l’attività espletata dal dott. — durante il decorso della stessa non aveva comportato alcun aggravamento. Assumeva la Corte del merito, in relazione al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, e successive modifiche, che questo doveva essere contenuto nella misura delle retribuzioni spettanti nel "triennio post recesso" essendo questo il limite, di norma, oltre il quale la eziologia della inoccupazione non era automaticamente riferibile più al licenziamento e tanto con esclusione di detrazioni in quanto non dimostrate. Avverso questa sentenza l’Ospedale —- ricorre in cassazione sulla base di cinque censure.
DIRITTO: La Corte di Cassazione rileva che nel regime di tutela reale la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento dell’ulteriore danno da screditamento professionale, nonché da tutti i danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell’illegittimo licenziamento. La Corte di Cassazione afferma inoltre che ha già ritenuto, in fattispecie sovrapponibile alla presente, corretta ed congruamente motivata la sentenza di appello che, in tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo, fonda la limitazione di detto danno in base alla presunzione che, nell’arco di tempo di tre anni dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore licenziato avrebbe potuto trovare un’altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso (per tutte Cass. 21 settembre 2012 n. 16076). A tale principio la Corte del merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, si è attenuta specificando, altresì, che, nella specie, non ostano all’operatività di tale presunzione condizioni di mercato o "qualità soggettive del dipendente” .

Area formativa

ANTROPOLOGIA MEDICA, ETICA E BIOETICA: PARLIAMONE.

Il convegno si terrà SABATO 17 MAGGIO 2014 presso la sede dell’OMCeO di Udine, via Diaz, 30. 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PRESERVAZIONE DELLA FERTILITA’ NELLE PAZIENTI ONCOLOGICHE.

Il corso organizzato dal Registro Nazionale della PMA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ in collaborazione con SOC di Oncologia Ginecologica – ISTITUTO NAZIONALE TUMORI CRO AVIANO si terrà il 28 MAGGIO 2014 presso la sala convegni del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN).

GIORNATE FRIULANE SULLE MALATTIE EMORRAGICHE E TROMBOTICHE – IV Ed. – Nuovi Anticoagulanti Orali finalmente nella pratica clinica.

Il Convegno si terrà il 30 Maggio 2014 presso la Sala Ajace – UDINE
Organizzatori: md studio congressi Snc – SOS Malattie Emorragiche e Trombotiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia", Udine – Associazione Emofilici e Trombofilici del Friuli Venezia Giulia
Responsabile Scientifico Giovanni Barillari SOS Malattie Emorragiche e Trombotiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia", Udine
Comitato Scientifico – Vincenzo De Angelis Dipartimento di Medicina Trasfusionale Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia", Udine
Segreteria: md studio congressi Snc Via Roma, 8 33100 UDINE P.IVA: 02197530302 Tel: +39 0432 227673 Cell: +39 335 1007854 Fax: +39 0432 507533 E-mail: marina.dellapietra@mdstudiocongressi.com 

CONCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – ANNI 2014-2017.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie IV Speciale Concorsi ed Esami n. 33 del 29 aprile 2014 è pubblicato l’avviso relativo al concorso di formazione specifica in Medicina Generale – anni 2014-2017.
Il bando di concorso e il facsimile della domanda di ammissione sono reperibili sul sito Web del CEFORMED www.ceformed.it e su quello della Regione FVG www.regione.fvg.it (pagina “famiglia, sociale, salute”).
La domanda di ammissione deve essere spedita al Centro esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l’ultimo giorno utile per l’invio delle domande sarà il 29 maggio 2014.
I posti messi a concorso sono n. 20 (venti). 

LA MEDICINA MILITARE TRA STORIA, ETICA ED ATTUALITA’.

Il convegno organizzato dalla FNOMCeO si terrà il 19 luglio 2014 presso il Palazzo del Turismo Millepini ad Asiago (VI) dalle  ore 8.30 alle 13.00.

Via Brigata Casale, 19/B – Gorizia
Tel. +39 0481 531440 – Fax +39 0481 534993
Codice Fiscale: 8000150310
ordmedgo@libero.itinfo@ordinemedici-go.it
PEC: segreteria.go@pec.omceo.it