Ordine dei Medici
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Newsletter 8/2015

In primo piano

NOTIZIE DALL’ENPAM.

IL NUOVO STATUTO APPROVATO DAI MINISTERI. ORA VIA ALL’ITER ELETTORALE.

I ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno approvato in via definitiva il nuovo Statuto dell’Enpam. Le autorità vigilanti hanno dato il via libera al testo votato il 28 giugno dello scorso anno dal Consiglio nazionale della Fondazione e integrato sulla base delle modifiche richieste. Lo rende noto un comunicato dell’ente previdenziale sottolineando come per gli organi di governo dell’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri si avvia quindi l’iter elettorale secondo le nuove regole. Ma che cosa cambia? Tra le principali novità contenute nel nuovo Statuto, vi sono la riduzione dei componenti del Cda da 27 a un massimo di 17 e l’eliminazione del Comitato esecutivo, con un risparmio superiore ai 200 mila euro, sottolinea la nota. Un’altra novità riguarda il "parlamentino" dell’ente, che da Consiglio Nazionale cambia il nome in Assemblea nazionale e che, in aggiunta ai presidenti degli Ordini provinciali dei medici e dei dentisti, accoglierà ora i rappresentanti eletti direttamente dai contribuenti. Nel Consiglio nazionale, inoltre, ci saranno osservatori dei giovani e dei pensionati. Prevista anche l’istituzionalizzazione della componente odontoiatrica in seno agli organi della Fondazione, mentre una norma finalizzata al perseguimento dell’equilibrio di genere imporrà che almeno il 20% dei candidati alle varie cariche appartenga al sesso meno rappresentato. Il nuovo testo statutario si occupa anche della gestione economica, esplicitando il principio della prudenza e stabilendo che gli investimenti siano fatti secondo modelli procedurali. Lo Statuto, inoltre, continua la nota, elenca in maniera più dettagliata le forme di investimento ammesse e riduce la discrezionalità del Consiglio di amministrazione. Novità riguardano anche i requisiti di moralità e l’accesso alle informazioni: saranno ineleggibili non più solo i condannati in via definitiva ma anche chi patteggia per reati economici, contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. Prevista infine l’adozione di un Codice della trasparenza.
Marco Malagutti

E’ ONLINE IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA.

È online il modello di Certificazione unica (Cu) dei redditi 2015 relativo all’anno di imposta 2014.
Gli iscritti registrati al sito dell’Enpam possono stamparla direttamente dall’area riservata. Per scaricarla è necessario entrare nel menu ‘Servizi per gli iscritti’ e selezionare la voce ‘Certificazioni fiscali e Cu’.
Se non fosse possibile scaricare il documento con la procedura informatica si può chiedere l’invio di un duplicato cartaceo. La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo email duplicati.cu@enpam.it oppure tramite fax allo 06.4829.4460. Alla domanda è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento (formato pdf) e indicare l’indirizzo al quale si vuole ricevere la Cu. Eventuali rettifiche dovranno essere segnalate ai medesimi recapiti con la stessa procedura.
Chi non è registrato all’area riservata, ancora per quest’anno , riceverà la Certificazione unica per posta ordinaria. Insieme alla Cu sarà inviata anche una metà password per fare l’iscrizione agevolata.
Registrarsi all’area riservata è importante perché in futuro sempre più comunicazioni potranno essere fatte solo via telematica.

GLI UFFICI DELL’ENPAM HANNO PROVVEDUTO AD INVIARE VIA POSTA LA C.U. 2015 A COLORO CHE NON SONO REGISTRATI. CI FANNO SAPERE CHE EVENTUALI RITARDI NON SONO, PURTROPPO, A LORO IMPUTABILI

QUOTA A 2015: ONLINE I BOLLETTINI

I duplicati dei bollettini Mav per il pagamento della Quota A 2015 sono stati pubblicati nell’Area riservata del sito della Fondazione. Il duplicato può essere richiesto anche alla Banca Popolare di Sondrio, telefonando al numero verde 800.24.84.64, dal lunedì al venerdì (8.30-13 e 14.15-17).

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI RISERVATE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE PRECARIO NEL COMPARTO SANITA’. 

Di seguito la Comunicazione 31 della FNOMCeO sul tema.

 

MEDICI DI BORDO. PUBBLICATO IN GU IL BANDO PER L’IDONEITA’

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per gli esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo. Il termine per la presentazione delle domande scade giovedì 28 maggio 2015. Lo rende noto il ministero della Salute sottolineando come questa figura, che risale al 1895, abbia avuto una crescente rilevanza e si sia resa indispensabile grazie al grande sviluppo crocieristico.
È cura del Ministero della salute, conclude la nota ministeriale, individuare, attraverso un’accurata procedura selettiva periodica aperta agli abilitati all’esercizio della professione medica, idonei all’imbarco in qualità di Medico di bordo da inserire negli specifici elenchi da cui le compagnie di navigazione e gli armatori attingono per le loro necessità.
Su www.salute.gov.it sono disponibili il testo del Bando e le indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande.

SALUTE E AMBIENTE: ARIA, ACQUA E ALIMENTAZIONE. 

Il nuovo corso FAD della FNOMCeO organizzato in formazione residenziale dall’Ordine dei Medici di Gorizia si terrà SABATO 9 MAGGIO 2015 dalle ore 9.00 alle 14.00 presso l’Auditorium del P.O. S. Polo di Monfalcone.

Rivolto a tutti i medici ed odontoiatri iscritti, dà diritto a 15 C.F. ECM Nazionale per l’anno 2015.

E’ stato richiesto l’anticipo della Guardia medica alle ore 8.00.

E’ obbligatoria la preiscrizione alla segreteria dell’Ordine via mail (ordmedgo@libero.it) oppure via fax al numero 0481/534993

SANZIONI AI MEDICI SPROVVISTI DI PEC. CONTE: IPOTESI SENZA SENSO. 

Gli ordini professionali sono buoni contabili, e i loro numeri non tradiscono. Così viene fuori che, pur essendo obbligatoria per tutti i professionisti dal 2008, la casella di posta elettronica certificata l’ha solo il 31% dei medici contro il 93% degli avvocati, il 94% dei commercialisti, il 100% dei notai e il 95% dei geometri. Sono 1 milione e 150 mila i professionisti che hanno segnalato al rispettivo ordine locale di avere una casella di posta elettronica (e 4,5 milioni di imprese anche individuali) e sono stati iscritti al registro governativo Ini-Pec, ma a quanto pare i medici restano circa 100 mila in questo drappello, o poco più. Qualche media ventila l’ipotesi di sanzioni: per Luigi Conte segretario Fnomceo non avrebbero logica.
«Per avvocati e notai – spiega – la Pec è strumento di lavoro, come lo è tra i medici per i consulenti tecnici d’ufficio che devono trasmettere i loro atti ai tribunali e infatti ce l’hanno tutti. Ma a parte i Ctu, ricordo che ci sono 120 mila ospedalieri che di norma non hanno rapporti con ministeri, 55 mila medici di famiglia, 50 mila odontoiatri che usano la Pec di rado e 120 mila pensionati "nativi" del cartaceo che magari non esercitano ma restano iscritti all’Ordine provinciale per senso d’appartenenza. Inoltre ci sono colleghi che l’hanno ma non la comunicano all’Omceo. Tra l’altro per molti non è subito consultabile, e se un paziente la utilizzasse per chiedere una visita urgente e l’e-mail fosse letta una settimana dopo sarebbe un pasticcio. Vari motivi insomma fanno sì che un sistema cervellotico, reso obbligatorio in funzione dell’iscrizione a qualunque Ordine professionale, sia disatteso, e non bisogna scandalizzarsi. Fnomceo peraltro aggiorna il Registro governativo per i Ctu, che in caso contrario potrebbero perdere opportunità, ad esempio non ricevendo l’invito del giudice a una consulenza». Per Conte, «qualsiasi meccanismo sanzionatorio per chi non ha Pec sarebbe inconcepibile. Andrebbero prima specificate tutte le tipologie d’iscritti agli ordini che ragionevolmente non sono interessate all’obbligo di utilizzare la Pec. Generalizzare non ci porterebbe da nessuna parte». A proposito di sanzioni, Conte è reduce da un incontro al Ministero della Salute dove è rimbalzato dalla stato-regioni il vincolo per i medici di prescrivere solo esami diagnostici previsti da protocolli, pena possibili ripercussioni pecuniarie. «Condizionare l’operato di una professione con norme repressive senza un percorso né condiviso nel tempo in termini di formazione né definito da norme sulla responsabilità, è molto grave», tuona Conte. «E’ il classico esempio di come chi legifera tenda a giudicare persone e comportamenti partendo dal generale senza considerare il particolare: in questo caso, il medico che prescrive nel quotidiano di fronte al dramma di una malattia e di un paziente. La professione non accetterà decisioni che calano il sipario sul Servizio sanitario nazionale e sui diritti del cittadino».

Diritto Sanitario

CORTE DEI CONTI- SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA: Violazione dell’obbligo di esclusività – Medico condannato al versamento all’ASL dei compensi percepiti per l’esercizio dell’attività libero professionale incompatibile. 
Il Collegio ritiene, che il principio della esclusività delle prestazioni relative all’attività di direttore del Distretto sanitario e della incompatibilità del suddetto incarico con l’attività libero professionale privata esercitata dal convenuto nelle forme dell’extramoenia, principio sancito sia dalla legge statale sia da quella regionale, nonché richiamato nel contratto sottoscritto dal convenuto, comporta, in caso di dolosa o colposa violazione degli obblighi connessi, il risarcimento del danno causato alla predetta Amministrazione.
FATTO: Con atto di citazione depositato in data 7 ottobre 2014, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dottor M. B., medico convenzionato con il S.S.N., nominato con provvedimento del direttore generale dell’A.S.L. 3 “Genovese” direttore del Distretto sanitario n. 1 (Ponente) e successivamente dei Distretti n. 8 (Ponente) e n. 9 (Medio Ponente), con decorrenza 1 novembre 2005 e con diverse proroghe fino al 30 giugno 2012, per sentirlo condannare al risarcimento, in favore della predetta Azienda sanitaria, del danno di € 178.653,67, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio. Espone in fatto la Procura attrice che il convenuto, nonostante l’incarico fosse stato conferito a tempo pieno e comportasse l’esclusività del rapporto, come esplicitamente previsto anche dal contratto di lavoro a suo tempo stipulato con la A.S.L. 3, esercitava l’attività libero-professionale di medico specialista in reumatologia, con studio privato in Plodio (SV), utilizzando anche un servizio on line per la prenotazione delle visite. La violazione dell’obbligo di esclusiva conseguente allo svolgimento di attività libero professionale retribuita, incompatibile o comunque non preventivamente autorizzata dell’amministrazione di appartenenza, comporta, secondo la Procura attrice, il versamento alla suddetta amministrazione dei compensi percepiti per le prestazioni eventualmente svolte, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, quantificati dal P.M. contabile in euro 21.176,72, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno conseguente al pagamento “sine causa” nel periodo 1 novembre 2005 – 28 febbraio 2012 del trattamento economico aggiuntivo percepito per il rapporto di lavoro esclusivo, di cui all’art. 15-quater del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, danno quantificato nell’atto di citazione in euro 157.476,95 e successivamente ridimensionato dal P.M. in udienza in euro 53.770,96.
DIRITTO: L’esclusività del rapporto rendeva incompatibile con l’espletamento dell’attività di direttore del Distretto sanitario, “come previsto dalla vigente normativa”, non solo ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, ma anche lo svolgimento di attività professionale autonoma extramoenia. La stessa è, infatti, vietata a tutti gli appartenenti alla dirigenza del ruolo sanitario dipendenti delle Aziende sanitarie, legati all’amministrazione, al pari del convenuto, dal vincolo di esclusività e da un rapporto di lavoro a tempo pieno, ai quali è consentito svolgere, a determinate condizioni, specificamente contrattate con l’Azienda, solo attività professionale intramoenia, semplice o allargata. La Regione Liguria, con la L.R. 7 dicembre 2006 n. 41, ha stabilito che “L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell’incarico costituisce requisito per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura complessa” (art. 48, comma 4) e, con specifico riferimento all’incarico di direttore di distretto sanitario, che “Il rapporto di lavoro del direttore del Distretto è esclusivo, con limite massimo retributivo pari a quello previsto nell’azienda di riferimento per i dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa e indennità di direzione di Dipartimento” (art. 34, comma 2).L’esclusività del rapporto era richiesta, pertanto, dalla legislazione regionale quale requisito essenziale per il conferimento ed il mantenimento dell’incarico di direttore del Distretto sanitario, e detta esclusività, stabilita dalla legge e dalla stessa volontà contrattuale, comportava, quale necessaria conseguenza, l’incompatibilità con lo svolgimento di attività professionale nella forma dell’extramoenia. Secondo le specifiche norme di settore (art. 15-quinquies, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e artt. 48, comma 4 e 34, comma 2, della legge regionale Liguria n. 41/2006), come precedentemente esposto, gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano un rapporto di lavoro esclusivo che consente lo svolgimento di attività libero professionale esclusivamente nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione. Anche in base alle specifiche norme di settore, l’attività libero professionale extramuraria esercitata dal dottor B. era, pertanto, in ogni caso incompatibile con l’incarico esclusivo alle dipendenze dell’ASL 3 e non avrebbe potuto essere né autorizzata né tanto meno esercitata. Nel caso di specie, il comportamento del B., attraverso la dichiarazione non veritiera di non svolgere attività incompatibili con quella di direttore di distretto sanitario, si è tradotto in una positiva attività ingannatrice che inducendo l’A.S.L. in errore (al momento della conclusione del contratto ed anche successivamente, fino alla scoperta) ha precluso la possibilità di revocare l’incarico e di far valere il diritto al risarcimento del danno. In tal caso, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre non dal fatto dannoso ma dalla sua scoperta. In conclusione, ad avviso della Sezione, sussistono nei confronti del convenuto tutti gli elementi costitutivi della responsabilità in relazione al giudizio instaurato. In particolare, il Collegio ritiene, che il principio della esclusività delle prestazioni relative all’attività di direttore del Distretto sanitario e della incompatibilità del suddetto incarico con l’attività libero professionale privata esercitata dal convenuto nelle forme dell’extramoenia, principio sancito sia dalla legge statale sia da quella regionale, nonché richiamato nel contratto sottoscritto dal convenuto, comporta, in caso di dolosa o colposa violazione degli obblighi connessi, il risarcimento del danno causato alla predetta Amministrazione. Con riferimento all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene, infatti, per i motivi precedentemente esposti, che il comportamento del convenuto sia caratterizzato dal dolo, avendo lo stesso scientemente e consapevolmente svolto durante l’incarico esclusivo e a tempo pieno di direttore del distretto sanitario attività libero professionale retribuita, con lo stesso incompatibile, ed altrettanto scientemente dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, la sussistenza di una situazione non corrispondente al vero. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, condanna M. B. al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” della somma di Euro 51.826,17 (cinquantunomilaottocentoventisei e diciassette centesimi),oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come espresso in parte motiva. Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro 274,98 (duecentosettantaquattro/98).

CORTE DI CASSAZIONE – CIVILE: Nesso causale tra l’omissione da parte del medico degli accertamenti diagnostici suggeriti dalla comune esperienza e l’evento dannoso.

La Corte di Cassazione ha affermato che il nesso causale fra il comportamento del medico e l’evento dannoso va ritenuto esistente in ogni caso in cui il medico sia incorso nell’inadempimento degli obblighi a suo carico ed il danno verificatosi costituisca conseguenza probabile, pur se non certa, di quegli inadempimenti. (Sentenza n. 7354/15)
FATTO: Con atto di citazione notificato il 7 settembre 1992 G. G., in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli minori, I.G. e S., ha convenuto davanti al Tribunale di Siracusa la USL n. 25 di Noto e il dott. D. C., chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni per la morte del marito, I.G., deceduto nella notte dell’8 giugno 1992 per collasso cardiocircolatorio, poche ore dopo che il dott. D. medico di guardia al Pronto soccorso dell’Ospedale di Noto – lo aveva visitato a seguito di un malore e dimesso con diagnosi tranquillizzante. Con sentenza n. 359/1998 il Tribunale ha condannato il dott. D. e la AUSL n. 8, in via fra loro solidale, a pagare agli attori in risarcimento dei danni la somma complessiva di L. 772.000.000, oltre interessi legali, e ha condannato le compagnie assicuratrici a rivalere i rispettivi assicurati.Il Tribunale si è attenuto alle conclusioni del CTU nominato in primo grado, il quale ha attribuito la causa della morte ad arresto circolatorio da fibrillazione ventricolare, presumibilmente provocata da infarto acuto del miocardio, pur non potendosi escludere altre cause. Ha ritenuto imprudente il comportamento del medico, per non avere disposto il ricovero del paziente in osservazione, dopo la prima visita, ritenendo che l’adozione di tempestivi provvedimenti terapeutici al primo insorgere del malessere avrebbero potuto evitare il decesso. Con atto notificato il 27 ottobre 1999 il dott. D. ha proposto appello, a cui hanno resistito gli appellati, ad eccezione della Ausl n. 8, rimasta contumace. Con sentenza 23 febbraio – 25 settembre 2007 n. 928, notificata il 20 febbraio 2008, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ausl.Ha respinto tutte le domande proposte dagli eredi I. contro la ASL e contro il medico, nonchè le domande di rivalsa proposte da questi ultimi nei confronti delle compagnie assicuratrici, ritenendo che le relazioni peritali depositate in appello portino ad escludere il nesso causale fra il comportamento del dott. D. e la morte del paziente.G.G., I.G. e S. propongono tre motivi di ricorso per cassazione.
DIRITTO: La Corte di Cassazione afferma che il medico e l’Asl di Noto rispondono sulla base di titoli diversi: l’uno in forza del contatto sociale e l’altra in virtù del rapporto di spedalità. L’ ASL è qui chiamata a rispondere non per fatto proprio, bensì solo per le inadempienze del medico di cui si è avvalsa. Non si tratta, cioè, di una mera obbligazione solidale orizzontale (o semplice), ma di un obbligazione in cui la solidarietà ha struttura verticale; nel senso che uno dei convenuti in giudizio è chiamato a rispondere del comportamento altrui, e che il fatto determinante la responsabilità dell’uno è quello posto in essere dal comportamento dall’altro. Nel merito il motivo è fondato nei termini che seguono. La sentenza impugnata è pervenuta al giudizio di assoluzione dei convenuti disattendendo i principi più volte enunciati da questa Corte in tema di responsabilità contrattuale medicosanitaria, in base ai quali il nesso causale fra il comportamento del medico e l’evento dannoso va ritenuto esistente in ogni caso in cui il medico sia incorso nell’inadempimento degli obblighi a suo carico ed il danno verificatosi costituisca conseguenza probabile, pur se non certa, di quegli inadempimenti. La Corte di Cassazione prendendo in esame la sentenza impugnata rileva che essa é contraddittoria nella parte in cui dal premesso accertamento di una negligente omissione delle indagini diagnostiche alle quali ordinariamente si ricorre a fronte del sospetto di cardiopatie e di "delicati e complessi problemi di diagnosi differenziale", deduce un giudizio di incensurabilità della condotta del sanitario, non assistito da alcuna ulteriore considerazione. E’ apodittica nella parte in cui afferma la non incidenza eziologica della negligenza-imperizia di cui sopra sull’evento morte e dichiara che lo I. non avrebbe avuto possibilità di sopravvivenza neppure se fosse stato trattenuto presso l’ospedale: deduzione non assistita da alcuna attendibile dimostrazione e che è da ritenere arbitraria, soprattutto ove si consideri che meramente presuntivo e probabilistico è anche il precedente giudizio della Corte di appello secondo cui la morte sarebbe stata provocata da aritmia cardiaca anziché da infarto del miocardio: circostanza su cui si sono manifestate nel corso del giudizio notevoli disparità di opinioni fra i consulenti tecnici. La motivazione della Corte di appello non ha dato alcun conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover seguire l’uno dei pareri (fra l’altro minoritario) anziché l’altro; né ha sufficientemente motivato il suo convincimento circa l’insussistenza del nesso causale fra il comportamento del dott. D. e la morte dello I., nonostante i predetti inadempimenti. La Corte di appello non si è uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte per cui, una volta accertati gli inadempimenti del medico ed accertato che l’evento verificatosi rientra fra i probabili effetti di quegli inadempimenti, il nesso causale fra la condotta omissiva e l’evento dannoso deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui possa affermarsi, in base alle circostanze del caso concreto, che la condotta alternativa corretta avrebbe impedito il verificarsi dell’evento sulla base di un ragionevole criterio probabilistico (Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576; Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 581 e n. 582 ed altre); il suddetto "standard" di "certezza probabilistica deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili (Cass. civ. Sez. 3, 5 maggio 2009 n. 10285). La sentenza impugnata non è quindi assistita da adeguata motivazione e deve essere per questa parte annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e la decida uniformandosi ai principi sopra enunciati e con completa e coerente motivazione.
Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

Area formativa

DIGITAL REVOLUTION. E-HEALTH E L’IMPATTO SULLE PROFESSIONI SANITARIE.

Il convegno organizzato dall’ENPAM si terrà presso il 6 maggio 2015 dalle 14.30 alle 17.00 presso l’Auditorium di Via Veneto – Via Veneto 89 Roma.

IV CONFERENZA REGIONALE SULL’AMIANTO DEL FRIULI VENENZIA GIULIA. 
La conferenza si terrà il 15 maggio 2015 presso il Palazzo Ferdinandeo – Largo Caduti di Nassiriya 1 Trieste

IL BAMBINO NELLO STUDIO ODONTOIATRICO: CALAMITA’ O OPPORTUNITA’?

Il convegno organizzato dall’AIO sede provinciale di Trieste e Gorizia si terrà il 9 maggio 2015 presso l’Hotel Franz, Viale Trieste, 45 – Gradisca d’Isonzo (GO)

PROSPETTIVE LONGITUDINALI NELL’ADHD. Riconoscimento e trattamento nel bambino, adolescente, adulto. 

Il Corso si terrà il 5 giugno 2015 presso l’Associazione La Nostra Famiglia, via Costa Alta 37, Conegliano.

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