Ordine dei Medici
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Newsletter OMCeO 12/2013


In primo piano

POLIZZA OBBLIGATORIA PER COLPA GRAVE A CARICO DEI MEDICI: CORO DI NO:

Dal prossimo 13 agosto, come noto, le aziende sanitarie avranno l’onere di garantire la copertura assicurativa solo per colpa lieve mentre per i camici bianchi diventerà obbligatorio stipulare una polizza assicurativa per colpa grave che, secondo il Sindacato dei medici italiani, potrà costare fino a 15.000 euro all’anno. Il presidente nazionale Smi Giuseppe Del Barone giudica la norma vergognosa: «vogliono che il rapporto medico-paziente si basi sulle stesse regole con cui si dirimono i contenziosi che nascono dai sinistri automobilistici. Come al solito si svilisce il ruolo del medico e come al solito su di loro si scarica il peso, anche economico, della cattiva organizzazione del sistema sanitario. Intanto a monte restano irrisolti problemi anche gravi; la medicina difensiva, per esempio, costa alle casse dello Stato 10 miliardi di euro, lo 0,75% del Pil, quanto l’Imu». Il presidente dell’Ordine napoletano, Bruno Zuccarelli conferma che il tema «interessa e crea preoccupazione ai circa 23mila iscritti» e ieri, a Napoli, se ne è discusso durante il convegno "La responsabilità del medico ospedaliero", in cui il Comitato unitario delle professioni (Cup) e l’Associazione nazionale avvocati di Napoli hanno ribadito la richiesta di rinviare l’entrata in vigore del provvedimento per consentire una riflessione più approfondita e sciogliere alcuni punti nodali. Secondo il presidente del Cup Maurizio de Tilla «l’assicurazione obbligatoria ha come conseguenza un incentivo al contenzioso e un innalzamento dei premi, che non può che ricadere sui cittadini. Nulla, infatti, è stato fatto per evitare i cartelli assicurativi e per scongiurare che i premi aumentino a dismisura come avvenuto in Francia». Anche questo tema rientrerà nelle rivendicazioni della protesta già proclamata per il 22 luglio e Massimo Cozza di FpCgil, nel denunciare l’insufficienza delle norme decise dal ex ministro della Salute Balduzzi, ha espresso la necessità di una legge

Riportiamo di seguito le recenti precisazioni della FNOMCeO sul tema. 

RD.L.69/13 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA:

  Riportiamo di seguito la Comunicazione n. 57 della FNOMCeO che commenta le princiali novità del decreto.

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: RINNOVO CONVENZIONE CON ARUBA-PEC

La FNOMCeO ha comunicato di aver rinnovato la convenzione, attivata nel 2010, con Aruba PEC per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata attivate dagli iscritti agli Albi. Le condizioni economiche di attivazione della casella da parte del singolo iscritto risultano molto favorevoli:

il canone triennale di convenzione per singola casella PEC è pari a soli € 4,00 + IVA

Riportiamo di seguito le slides predisposte dalla FNOMCeO per chiarire le procedure per il RINNOVO.

Ricordiamo agli iscritti che non vi avessero ancora provveduto che dal 29/11/2009 l’attivazione di un indirizzo PEC è

OBBLIGATORIA PER TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI .

E’ possibile attivare una casella PEC usufruendo della convenzione stipulata dalla FNOMCeO con Aruba Pec direttamente dal sito dell’Ordine di Gorizia, previa richiesta alla segreteria del Codice Convenzione (tramite e-mail all’indirizzo ordmedgo@libero.it)

Una volta attivato, l’indirizzo PEC va OBBLIGATORIAMENTE comunicato all’Ordine di appartenenza, che lo inserirà nella sezione anagrafica dell’iscritto. 

FNOMCeO – UFFICIO CENTRALE ODONTOAITRI 

FERITE DA TAGLIO O DA PUNTA: Direttiva europea 2010/32/UE recepimento

Trovate di seguito la comunicazione inviata dalla FNOMCeO- Uff. Odontoiatri relativa al recepimento della Direttiva europea 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Anche in ambito odontoiatrico assumono particolare rilevanza l’attuazione delle seguenti misure preventive e di protezione:

– definizione ed attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati;

– prevenzione del rischio di infezione grazie all’applicazione di sistemi di lavoro sicuri;

– messa in atto di procedure efficaci e di eliminazione dei rifiuti e installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale di iniezione usa e getta;

– divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi;

– utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

– vaccinazione;

– informazione e formazione.

 

Corso FAD: LA PATOLOGIA ORALE: DAL DUBBIO ALLA DIAGNOSI PRECOCE 

Il corso organizzato dalla Cao Nazionale è gratuito per i primi 5000 odontoiatri che si iscriveranno e accreditato con 10 crediti formativi ECM 2013.

Sarà operativo sulla piattaforma informatica di Fadmedica (http://corsi.fadmedica.it/home/cao.asp)

 per un anno a partire dall’8 luglio 2013.

MARCHE DA BOLLO: AUMENTO DAL 26 GIUGNO 2013: 

 Trovate in allegato comunicato relativo all’introdotto aumento delle marche da bollo.


FONDAZIONE ENPAM

Modello D: dichiara i redditi on-line: 

Trovate di seguito le brochure predisposte dall’ENPAM con tutte le spiegazioni.

Diritto Sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – PENALE: Responsabilità medica- reati omissivi impropri

Il fatto
A tre medici, nelle rispettive qualità di operatori in un intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica con applicazione di tre bay pass, uno dei quali realizzato mediante asportazione della vena safena dalla gamba, è stato contestato di avere cagionato al paziente una lesione personale gravissima, consistita in un’ulcera necrotica ingravescente alla gamba complicata da sepsi che ha reso necessaria l’amputazione dell’arto.
Il comportamento dei sanitari è stato caratterizzato da colpa consistita nell’avere omesso di compiere una adeguata valutazione del rischio post operatorio del soggetto in relazione alla grave arteriopatia obliterante agli arti inferiori da cui era affetto, con conseguente stato ischemico cronico, nonché alla affezione di diabete mellito – condizioni ostacolanti i processi riparativi cicatriziali e favorenti le complicanze infettive – e nel non avere comunque i sanitari prescritto ed eseguito un tempestivo intervento di rivascolarizzazione chirurgica dell’arto e una tempestiva coltura della ferita con antibiogramma, necessaria ad individuare specifica terapia antibiotica, che si imponevano attesa l’evoluzione negativa della ferita chirurgica conseguente al prelievo di safena.
Profili giuridici
Si osserva che il rapporto di causalità costituisce un criterio di imputazione oggettiva di un evento alla condotta di un soggetto; solo se l’evento può essere ritenuto ricollegabile alla condotta, l’agente potrà essere tenuto a risponderne, sempre che concorrano i criteri di imputabilità soggettiva.
Nella ipotesi di causalità omissiva il decorso degli avvenimenti non è influenzato dall’azione (che non esiste) di un soggetto, per cui si configura come una costruzione giuridica che consente di stabilire l’imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell’evento (in violazione del cosiddetto obbligo di garanzia); omissione che provoca l’evento di pericolo o di danno (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione); contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta.
Nei reati omissivi impropri la causalità, proprio per essere giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, costituisce una causalità costruita su ipotesi e non già su certezze. Si tratta, quindi, di una causalità ipotetica, normativa, fondata, come quella commissiva su di un giudizio contro fattuale ("contro i fatti": se l’intervento omesso fosse stato adottato, si sarebbe evitato il prodursi dell’evento?) alla quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che, però, a differenza della causalità commissiva, non potrà mai avere una verifica fenomenica.

CASSAZIONE PENALE: Esercizio abusivo della professione: balbuzie e depressione nel novero delle patologie

Configura l’esercizio abusivo della professione, non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata categoria professionale, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato.
La Cassazione, anche attraverso il riferimento al citato principio giurisprudenziale, ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato inizialmente assolto dal Tribunale di Taranto e successivamente condannato in appello per esercizio abusivo della professione di medico psichiatra, oppure di psicologo, psicoterapeuta, e psicoanalista pur se sprovvisto dell’apposita abilitazione dello Stato e finanche di laurea valida in Italia.
La Suprema Corte, ricostruendo le sostanziali differenze tra i profili dello psicologo e del sociologo, ha posto fine ad una complessa vicenda in cui, tra gli altri aspetti, uno degli assunti difensivi dell’imputato e che egli non avrebbe agito come medico, bensì come "sociologo clinico specializzato in socioanalisi", branchia specialistica della sociologia e non sarebbe intervenuto su malattie escludendo che la balbuzie e la depressione dovessero qualificarsi come tali.

CASSAZIONE PENALE: Trasporto traumatico in barella

il fatto
nel corso del trasferimento di una paziente da un reparto all’altro, l’incaricato non si era avveduto della presenza di una mattonella divelta nella pavimentazione e movimentando la barella ne aveva determinato il violento sbalzo e il ribaltamento per effetto dell’incastro delle ruote nel terreno sconnesso. La paziente era deceduta per il grave trauma cranico encefalico subito.
profili giuridici
I giudici di merito hanno individuato la colpa dell’imputato nel non aver prestato adeguata attenzione alla sconnessione del terreno pur essendo evidente il generale cattivo stato manutentivo dell’Ospedale e della zona in cui era avvenuto l’incidente.
Il trasporto era avvenuto di sera e in condizioni di luce non ideali con ulteriore profilo di disattenzione dell’imputato il quale avrebbe dovuto accendere tutte le luci, come aveva fatto dopo l’incidente per verificare lo stato del pavimento.
La Suprema Corte ha confermato la correttezza delle decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio sussistendo la grave colposa inosservanza dei doveri imposti durante le attività di trasferimento.

Cassazione Civile – Sez. IV; Sent. n. 16260 del 10.04.2013
omissis
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L.G. era ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli e condannato anche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. A seguito d’appello proposto dall’imputato, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23/5/2011, concedeva le attenuanti generiche, rideterminando la pena inflitta, revocava le statuizioni civili disposte in favore di M.T. e M.L.; confermava nel resto l’impugnata sentenza.
In fatto era accaduto che la B. era stata ricoverata presso l’Ospedale X. per problemi cardiaci; che il X. era stato disposto il trasferimento della predetta presso il reparto cardiologia dello stesso Ospedale; che il L., incaricato del trasferimento della paziente a mezzo ambulanza con barella, non si era avveduto della presenza nella pavimentazione di una mattonella divelta e, movimentando la barella, aveva determinato l’incastro di una delle ruote nel terreno sconnesso, con il conseguente repentino e violento sbalzo della barella, suo ribaltamento e caduta della paziente, la quale decedeva per il grave trauma cranico encefalico riportato.
I giudici di merito ravvisavano la colpa dell’imputato nel non aver prestato adeguata attenzione alla sconnessione del terreno (costituita dalla mancanza di una mattonella), pur essendo l’attenzione richiesta in ragione del generale ed evidente cattivo stato manutentivo dell’Ospedale e della zona in cui era avvenuto l’incidente; osservavano che il trasporto era avvenuto di sera e in condizioni di luce non ideali, talchè anche sotto questo profilo si evidenziava la disattenzione dell’imputato, il quale avrebbe dovuto accendere tutte le luci, come aveva fatto dopo l’incidente per verificare lo stato del pavimento; rilevavano, inoltre, l’imprudenza della manovra consistita nel tirare la barella tenendola alle proprie spalle.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato.
Eccepisce, in primo luogo, l’intervenuta prescrizione del reato. Con unico motivo deduce l’illogicità delle due argomentazioni contenute in sentenza circa l’addebito di responsabilità, relative alla non adeguata illuminazione e alle modalità di conduzione della lettiga.
Quanto alla prima, osserva che le condizioni di luce non adeguate erano stata constatate un’ora dopo l’incidente e, quindi, la circostanza difettava di adeguato supporto probatorio. Quanto alla seconda, rileva che erroneamente le modalità di conduzione mediante l’atto del tirare, in luogo che di spingere, erano state considerate imprudenti, rispondendo piuttosto le stesse a una cautela in relazione alla cronica presenza di un dislivello tra il piano di calpestio e quello dell’ascensore.
Sotto altro profilo, rileva che al ricorrente non poteva richiedersi comportamento diverso da quello tenuto in concreto, avendo egli agito confidando sul rispetto da parte di altri soggetti, garanti della sicurezza, dell’obbligo di rendere privo di rischi l’ambiente di lavoro.
Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Con riferimento al primo profilo, rileva la Corte che gli argomenti addotti sono privi di decisività poichè, prescindendo dalla fondatezza delle argomentazioni motivazionali censurate, la decisione è adeguatamente sorretta dalla fondamentale argomentazione giustificativa concernente la grave inosservanza, atta a integrare di per sè la colpa, del dovere di attenzione nell’adempiere al compito di trasporto della paziente, pur risultando da parte dell’agente la conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell’ospedale.
Quanto al secondo profilo, la manifesta infondatezza si evidenzia ove si consideri che non può l’agente ritenersi esonerato della particolare attenzione richiestagli in relazione ai compiti affidatigli, in ragione dell’obbligo di manutenzione strutturale dell’immobile gravante su altri soggetti.
In presenza dei molteplici profili di inammissibilità evidenziati non assume rilevanza la pur dedotta maturazione della prescrizione, in forza del chiaro principio espresso da Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, secondo cui l’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione perchè contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3), preclude ogni possibilità di far valere una causa di non punibilità maturatasi.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.. Il ricorrente va condannato, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 1.400,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013

Area formativa

INNOVAZIONE IN ORTOGNATODONZIA:

Il convegno si terrà in data 17 luglio 2013 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 presso SALA ANFITEATRO Padiglione d’ingresso – IV Piano P.le S. Maria della Misericordia, 15 UDINE

Relatori: Prof. David Suarez Quintanilla Direttore del Programma di Specializzazione in Ortodonzia Università di Santiago di Compostela (Spagna)
Dott. Nunzio Cirulli Collaboratore del Programma di Specializzazione in Ortodonzia Università di Santiago di Compostela (Spagna)

SEGRETERIA SCIENTIFICA: dott. Antonio Maria Miotti Direttore SOC Chirurgia Maxillo-Facciale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine e dott. Franco Pittoritto Presidente Provinciale SUSO Consigliere Nazionale SUSO e SIOF

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Formazione Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine Tel. 0432-554245 Fax. 0432-554381 e-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it Responsabile dott. Moreno Lirutti

La partecipazione è gratuita. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili.
Si prega di verificarne la disponibilità telefonando alla Segreteria Organizzativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00.
Inviare via Fax la scheda d’iscrizione, scaricabile da: http://www.ospedaleudine.it->Didattica e Formazione->Formazione->Moduli d’iscrizione 

ANALISI DEL RISCHIO IN SALA OPERATORIA: UTILIZZO E GESTIONE CORRETTA DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI PRESENTI NELLE SALE DEL COMPLESSO OPERATORIO:

Il Corso di aggiornamento organizzato da AOOR – Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" Trieste si terrà a Trieste (TS) – presso l’Ospedale di Cattinara – Sala Riunioni dell’area dipartimentale Anestesia e Rianimazione – Strada per Fiume n. 477 in più ediziona far data 24 agosto 2013 per la durata di 6 ore
Per informazioni contattare la Segreteria SSAF
Telefono: 0403789489
E-mail: formazione-aggiornamento@aots.sanita.fvg.it.
 

II CORSO: LE TERAPIE IN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA

Il Corso si terrà dal 5 al 7 settembre 2013 presso il Convento San Cerbone, Massa Pisana (LU)

Responsabile scientifico: Dr Graziano Cesaretti.

PRINCIPI DI RIANIMAZIONE NEONATALE:

Il corso si terrà in data 10 settembre 2013 presso le Aule FOR AOU "S.Maria della Misericordia" di Udine – P.le S. Maria della Misericordia, 15 – 33100 Udine 
Crediti assegnati: 11 Durata: 8:00 ore 
L’attività formativa residenziale è aperta anche a personale non dipendente o convenzionato dell’ente/enti fornitore/i
Quote di iscrizione: Minimo 67.00 € Massimo 81.00 €